DOMANDA
Buongiorno, sono un artigiano, ho ditta individuale. Ho sempre fatturato indicando l’indirizzo della ditta, che è differente dal domicilio fiscale. I commercialisti che mi hanno seguito negli anni non hanno mai obiettato nulla. Ora con la fattura elettronica ho continuato a fatturare con l’indirizzo della ditta, è sbagliato? Posso incorrere in sanzioni o posso tranquillamente continuare così?
RISPOSTA
La norma di riferimento è il comma 2, lettera c) dell’articolo 21 del DPR 633/1972, che così recita:
“La fattura contiene … ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore”. Ai sensi dell’articolo 43 del Codice Civile, “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi” e “la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale“.
Tra l’altro vi è da considerare che la identificazione fiscale dei soggetti avviene tramite il codice fiscale e la partita IVA, per cui riterrei superati tutti i problemi connessi ad una non corretta indicazione dei dati anagrafici, posto che l’Amministrazione Finanziaria è in possesso di tutte le informazioni necessarie. In ogni caso dubito che possano essere irrogate sanzioni, posto non intravedo alcuna irregolarità o omissione e che, in ogni caso, a norma del comma 5.bis dell’articolo 6 del Decreto legislativo 472/1997 si tratterebbe – eventualmente – di un errore meramente formale che non incide “sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome