DOMANDA
È consentito conservare digitalmente i DDT dei principali fornitori, ed invece conservare il DDT cartaceo di altri fornitori minori, utilizzando un sistemo misto in pratica?
RISPOSTA
Certamente sì.
Se il DDT è cartaceo può essere conservato nella medesima forma con cui è stato prodotto, salva la facoltà di conservarlo digitalmente a norma del C.A.D. e del DM 17/6/2014, ossia assoggettandolo ad un processo di conservazione previa sua trasformazione in un documento informatico.
Se il DDT analogico viene allegato alla fattura elettronica anche in formato non strutturato (quindi, per esempio, in formato pdf) ne costituisce parte integrante e la conservazione a norma della fattura elettronica realizza automaticamente la conservazione a norma anche del DDT (vedi
Schede – Fatture e corrispettivi – Emissione delle fatture elettroniche – Agenzia delle Entrate).
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu. Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome