DOMANDA
Lavoro in un’azienda agricola della provincia di Padova, con l’avvento della fattura elettronica non abbiamo ben chiaro i tempi della fatturazione per merce venduta (normale conto vendita) con prezzo da determinare successivamente. Devo utilizzare particolare clausole in ddt e fattura per non correre rischi di una sanzione? La fattura relativa ad un mese entro quando si può emettere? Devo mettere la data effettiva di emissione o posso mettere come data l’ultimo giorno del mese a cui fa riferimento?
Michele Baraldo
RISPOSTA
Per quanto riguarda le modalità di emissione delle fatture relativi a merci acquistate in conto commissione può vedere la risposta già fornita. Nei DDT con cui consegna la merce ai commissionari dovrà specificare la causale del trasporto (vendita in c/commissione, con prezzo da determinare, o simili), nella fattura dovrà fare riferimento al DDT e specificare il rapporto delle vendite ricevuto dal commissionario oppure allegare il conto vendita alla fattura elettronica a formarne parte integrante e sostanziale.
L’articolo 1 del citato DM, prevede che:
“Per le cessioni di beni il cui prezzo, in base a disposizioni legislative, usi commerciali, accordi economici collettivi o clausole contrattuali, è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell’operazione la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui i suddetti elementi sono noti o il prezzo è stato comunque determinato. Per le cessioni di cui al precedente comma, effettuate tra le stesse parti, può essere emessa una sola fattura. Restano ferme le disposizioni degli articoli 6 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre, n. 633, e successive modifiche e integrazioni qualora anteriormente alla determinazione del prezzo siano emesse fatture ovvero siano eseguiti pagamenti, anche parziali, dei corrispettivi. Tuttavia per i pagamenti anche parziali effettuati nei confronti di uno stesso produttore agricolo nel corso di un mese, può essere emessa, entro il mese successivo, una sola fattura”.
In base alle previsioni normative sopra indicate, olei può quindi emettere una sola fattura alla fine di ciascun mese, per tutte le vendite relative al mese precedente, avendo cura di trasmettere la fattura elettronica entro 10 giorni dalla sua data di emissione. Per il primo semestre 2019 il termine per emettere la fattura è quello più ampio di scadenza della liquidazione periodica IVA del periodo di esigibilità della fattura.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome