DOMANDA
La nostra società si occupa della prefabbricazione di manufatti in cemento armato. Lavoriamo a livello di fornitura in opera per conto di appalti pubblici (ANAS – Provincia – Comune e vari enti) .
Le nostre fatture elettroniche di acquisto, emesse da fornitori privati devono contenere il CIG e CUP al loro interno? Le fatture contengono materiali da costruzione per i manufatti es. ferro, cemento, pietre o fornitura di servizi sempre correlati alla produzione e/o al montaggio in cantiere.
Massimo Santonocito
RISPOSTA
La norma che impone la obbligatorietà della indicazione del campo Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unitario Progetto (CUP) nella fattura elettronica sono
- l’articolo 1, comma 917, lettera b) della legge n. 205 del 2017, che prevede che gli obblighi relativi alle fatture elettroniche decorrenti dal 1 luglio 2018 si applicano alle “prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l’insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti dell’amministrazione pubblica”.
- l’articolo 25, comma 2, del D.L. 66/2014, che così dispone: “Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: 1) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136”.
I due obblighi sono pertanto distinti, il primo riguarda i soggetti che intervengono nel ciclo di “realizzazione del contratto” (la c.d. filiera), il secondo riguarda i rapporti tra l’azienda titolare del contratto e l’Ente Pubblico.
Ovviamente i partecipanti alla filiera devono essere informati circa la destinazione dei beni/servizi ad un opera pubblica, nonché del relativi CIG e CUP, altrimenti non sarebbero consapevoli dell’obbligo al quale sono sottoposti.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome