DOMANDA
Siamo un azienda agricola individuale con sede italiana e vendiamo i nostri prodotti sia in Italia che all’estero.
Avremmo bisogno di delucidazioni in merito alla fattura differita ed esibizione dei DDT e CMR.
I ddt /cmr (solo per l’estero) si esibiscono all’autista/vettore in forma cartacea? Al momento della fatturazione differita come allego i ddt per la conservazione?
Per l’estero l’invio della fattura è obbligatorio con lo stesso sistema? Se il cliente non ha l’obbligo della fatturazione elettronica come si fa?
Leo Marelli
RISPOSTA
La procedura che riguarda i documenti di accompagnamento delle merci, sia in Italia che all’estero, non subisce modifiche dirette con l’avvio a regime della fatturazione elettronica, anche perché spesso risponde ad esigenze amministrative (per esempio, quella di documentare l’avvenuta presa in carico dei beni).
Alla fattura elettronica è possibile allegare anche i DDT (o altra documentazione), previa scansione, entro il limite di 30 mb, come previsto dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 89757 del 30 aprile 2018. Questo accorgimento potrebbe essere utile per mandare in conservazione, assieme alla fattura, anche il DDT o CMR collegato.
Per le operazioni verso l’Estero non vi è obbligo di emissione di fattura elettronica il cui utilizzo, tuttavia, potrebbe essere opportuno alla luce delle considerazioni che seguono.
Il punto 9.1 del provvedimento n. 89757 del 30 Aprile 2018 del Direttore dell’Agenzia Entrate, prevede che “Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono le seguenti informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento: i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione”.
Il successivo paragrafo 9.2 stabilisce che “La comunicazione di cui al precedente punto 9.1 è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.”
Il paragrafo 3 dell’allegato A al provvedimento sopra citato, prevede che: “I dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate devono essere rappresentati in formato XML (eXtensible Markup Language), secondo lo schema e le regole riportate al paragrafo 4. Esclusivamente per i dati delle fatture emesse (verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia), i dati delle fatture possono essere trasmessi anche utilizzando l’intera fattura o l’intero lotto di fatture, rappresentate secondo il formato di cui al paragrafo 2, avendo cura di valorizzare l’elemento <CodiceDestinatario> con “XXXXXXX”.
In sintesi, se Lei invia la Fattura elettronica emessa nei confronti del soggetto non Residente nei modi e termini previsti dal provvedimento 89757 del 30 aprile (quindi trasmissione al Sistema di Interscambio con le modalità previste per le FE emesse nei confronti dei soggetti residenti, inserendo come Codice Destinatario XXXXXXX), e consegna o spedisce per email la copia, anche analogica (per esempio in pdf) della fattura emessa al cliente estero, è esonerato dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati previsto dal punto 9 del provvedimento e potrà gestire le fatture elettroniche “estere” con la stessa procedura utilizzata per quelle italiane.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome