DOMANDA
Dal primo gennaio 2019 diventa obbligatoria l’emissione della fattura elettronica e l’archiviazione sostitutiva delle fatture emesse a clienti italiani.
La mia domanda è questa: posso fare il flusso XML anche per i clienti estero e fare in modo che SDI o un intermediario gestisca l’archiviazione sostitutiva senza inviare al cliente la “fattura elettronica”?
Grazie e cordiali saluti
Giorgio Donatelli
RISPOSTA
Il punto 9.1 del provvedimento n. 89757 del 30 Aprile 2018 del Direttore dell’Agenzia Entrate, prevede che “Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono le seguenti informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento: i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione”.
Il successivo paragrafo 9.2 stabilisce che “La comunicazione di cui al precedente punto 9.1 è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.”
Il paragrafo 3 dell’allegato A al provvedimento sopra citato, prevede che:
“I dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate devono essere rappresentati in formato XML (eXtensible Markup Language), secondo lo schema e le regole riportate al paragrafo 4. Esclusivamente per i dati delle fatture emesse (verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia), i dati delle fatture possono essere trasmessi anche utilizzando l’intera fattura o l’intero lotto di fatture, rappresentate secondo il formato di cui al paragrafo 2, avendo cura di valorizzare l’elemento <CodiceDestinatario> con “XXXXXXX”.
In sintesi, se Lei invia la Fattura elettronica emessa nei confronti del soggetto non residente nei modi e termini previsti dal provvedimento 89757 del 30 aprile (quindi trasmissione al Sistema di Interscambio con le modalità previste per le FE emesse nei confronti dei soggetti residenti, inserendo come Codice Destinatario XXXXXXX), e consegna la copia anche analogica della fattura emessa al cliente estero (che probabilmente non sarà in condizioni di interpretare il formato xml), è esonerata dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati previsto dal punto 9 del provvedimento e potrà gestire le fatture elettroniche “estere” con la stessa procedura utilizzata per quelle italiane. Per la conservazione delle fatture elettroniche, potrà avvalersi dei servizi offerti da società qualificate, oppure potrà aderire al servizio gratuito offerto dall’agenzia delle Entrate, tramite richiesta da inoltrare nel portale, previo accesso con le sue credenziali entratel/fisconline oppure conferendo delega ad un intermediario.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu