DOMANDA
Ho trovato interessante la sua competenza in tema di fatturazione elettronica. Vorrei porgerle questa domanda: sono a conoscenza che per coloro che sono in regime forfettario non sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica e anche se dovessero ricevere fatture in formato elettronico non sono obbligati alla conservazione digitale delle fatture. Ma, considerato che pur essendo in tale regime, per alcuni servizi che effettuo alle istituzioni è necessario emettere fattura elettronica e ciò comunque non mi obbliga ad emettere solo fatture elettroniche ma posso continuare anche ad emettere fatture cartacee; mi facevano notare che nel caso di emissione di fattura elettronica nel mio regime ciò mi rende automaticamente obbligato alla conservazione digitale. Non ho trovato nulla di preciso in merito, potrebbe darmi maggiori delucidazioni?
Barbara Vulcano
RISPOSTA
Non esiste una specifica disposizione di Legge che esonera dalla conservazione i documenti informatici emessi o ricevuti da soggetti a regimi forfettari. L’esonero è previsto solo per la emissione delle fatture elettroniche in ambito B2B. Tuttavia l’agenzia entrate, con la FAQ n.110 del 19/7/2019, ha precisato che “Il cliente in regime forfettario non è obbligato a ricevere le fatture elettroniche, quindi è importante che conservi le fatture ricevute in via analogica o via PEC, pur non avendo richiesto al fornitore tale indirizzo, in modo analogico. Si ricorda, tuttavia, che anche l’operatore forfettario o il suo delegato può sottoscrivere il servizio gratuito di conservazione AE, indipendentemente dalla modalità di ricezione delle fatture: in tal modo sarà sicuro che le sue fatture passive saranno conservate per 15 anni senza il rischio di perderle.” Probabilmente la risposta dell’Agenzia delle Entrate scaturisce dalla circostanza che le scritture contabili (o meglio, la assenza di scritture contabili) dei soggetti forfettari rappresenta una deroga rispetto agli obblighi generali di tenuta conservazione dei documenti prevista dal codice civile e non copre tutti i possibili casi che nella quotidianità si potrebbero presentare. Immagini, per esempio, il caso in cui lei dovesse richiedere la emissione di un decreto ingiuntivo per una prestazione/cessione effettuata: ritengo che la fattura elettronica col relativo esito di recapito potrebbe rappresentare in maniera completa la prova prevista dall’articolo 634 del Codice di Procedura Civile molto meglio di un documento analogico che si affermerebbe essere riproduzione di un documento informatico che Lei non detiene. Coerentemente con quanto espresso nella citata FAQ dell’Agenzia delle Entrate, l’obbligo di emissione delle fatture PA in formato elettronico si estende anche alla conservazione, che potrà avvenire anche con l’adesione ai servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate. Per le ragioni sopra esposte, suggerisco di non avvalersi dell’esonero dalla emissione della fattura elettronica anche nei rapporti tra privati.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome