DOMANDA
Faccio parte di una società che realizza impianti idraulici industriali e, proprio per la tipologia di attività, facciamo fatturazione elettronica in base allo stato di avanzamento dei lavori. Ogni fine mese inviamo al cliente il consuntivo, il quale entro una decina di giorni ci risponde inviandoci il numero del loro ordine per la relativa fatturazione. Per esempio: 31/01 invio del consuntivo – dal 05/02 al 10/02 ricezione del numero ordine – dal 10/02 al 12/02 fatturazione.
La mia domanda è: trattandosi di lavori del mese di gennaio fatturati il mese di febbraio che data devo mettere nel foglio XML? Quella del 31/01 o quella del giorno in cui io sto emettendo fattura, cioè febbraio?La data fattura inserita nel formato XML è la stessa di emissione e quindi di invio allo SDI. Nel caso possa mettere la data del 31/01 entro che termine posso utilizzare tale data?
Un’ultima domanda: all’interno della fattura ho come riferimento il numero e la data dell’ordine dell’azienda cliente, è sufficiente? Quando effettuiamo lavorazioni pure non emettiamo DDT, ma possediamo solo dei rapportini di intervento e a volte non abbiamo nemmeno il numero ordine, che riferimento si mette in fattura?
Andrea Begnini
RISPOSTA
Non essendo intervenuta nel caso da lei prospettato né una consegna di beni, né il pagamento del corrispettivo, può scegliere quale data di emissione inserire nella fattura, a condizione ovviamente che sia congrua rispetto ai termini per la trasmissione della fattura elettronica, ossia il 16 del mese successivo dalla data di effettuazione della operazione (o di emissione della fattura) sino al 30 giugno 2019, e 10 giorni dalla data di effettuazione della operazione (o di emissione della fattura) a partire dal primo luglio 2019.
Ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, lettera g), DPR 633/1972, la fattura deve riportare la natura, qualità e quantità dei beni ceduti o dei servizi prestati. L’indicazione della prestazione resa deve essere dettagliata in modo da consentire l’individuazione dei servizi eseguiti.
Se lei fosse in possesso di documenti comprovanti l’effettuazione delle operazioni (per esempio rapportini di intervento), può indicarne gli estremi e allegarne alla fattura elettronica copia in pdf. Se i rapportini di intervento contenessero una descrizione dettagliata delle operazioni, nelle righe “articolo” potrebbe fare riferimento a ciascun rapportino ed omettere la descrizione dettagliata dei servizi prestati, considerato che l’assolvimento del dovere di specifica è stato assolto allegando i rapportini a formare parte integrante e sostanziale della fattura elettronica.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome