DOMANDA
L’estate scorsa, la nostra associazione ha fatto un raggruppamento temporaneo (come capogruppo) con altre tre associazioni locali, per partecipare al bando, emesso dal Municipio X Roma capitale, Ostiadamare 2019, per quattro eventi al borgo di Ostia Antica.
Nel bando era esplicitamente richiesto l’Iban della sola capogruppo per il pagamento del contributo. Il raggruppamento si è aggiudicato il bando e ha ricevuto una lettera di commessa, intestata al Palio, per l’intero importo (9.000 euro)
Alla fine delle attività, il Palio ha emesso fattura elettronica PA (con split payment) per l’intero importo per poi ripartirlo con le altre associazioni tramite fatturazioni delle altre associazioni al Palio. La pratica che il municipio ha mandato avanti si è stata respinta dalla ragioneria chiedendo direttamente la fatture delle singole associazioni per al loro parte.
È chiaro che questa modalità risulta indispensabile per le aziende che fatturano centinaia di migliaia di euro e si troverebbero in grosso credito IVA per via dell split payment. ma ne nostro caso le altre singole associazioni dovrebbero fatturare non più di 1500 euro e non sanno neanche come fare la fattura elettronica PA.
Le chiedo: questa modalità di fatturazione separata è un obbligo oppure una facoltà delle aziende; poi visto che il bando e la lettera di commessa erano formulato come unica fatturazione della capogruppo, è lecito quello che la ragioneria chiede?
Aldo Mazza – Associazione Palio di Ostia Antica
RISPOSTA
I problemi che lei pone sono sostanzialmente due. Il primo è se nella ipotesi di aggiudicazione di contratto in RTI le fatture debbano essere emesse dalla capogruppo oppure da ciascuno dei soggetti che partecipa al RTI. Il secondo è se esiste un esonero soggettivo riguardo l’obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
La risposta al primo quesito è conforme a ciò che le ha già comunicato il Municipio X, ossia che le fatture devono essere emesse da ciascuno dei soggetti che partecipano al RTI. Questa condotta è confermata anche dall’Agenza Entrate che, con il Principio di Diritto n.17 del 17/12/2018, ha affermato che la costituzione del RTI “si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai sensi dell’articolo 48, comma 16, del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. codice appalti pubblici e contratti di concessione) “…non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. Ne deriva che gli obblighi di fatturazione ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti”. Dò per scontato la esistenza della partita IVA di ciascun soggetto, altrimenti non potrebbe emettere fattura.
La risposta al secondo quesito è anch’essa in linea con quanto già comunicato dall’ente, in quanto non esistono esoneri per ciò che riguarda l’obbligo di emissione delle fatture elettroniche nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome