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Fattura elettronica, perché CIG e CUP sono obbligatori per la “filiera”

Vediamo come funziona l’obbligo di indicazione del CIG e del CUP nella fattura elettronica per gli appalti pubblici: un adempimento che riguarda l’intera filiera

Pubblicato il 09 Feb 2022

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

eFattura

DOMANDA

Buongiorno, è obbligatorio inserire il numero di CUP in fattura elettronica emessa da fornitori di servizi (nel caso specifico somministrazioni di pasti) ad appaltatori di opere pubbliche?

Giuliano Valentini

RISPOSTA

I fornitori di servizi nei confronti di appaltatori di opere pubbliche fanno parte della c.d. “filiera”, composta da coloro che intervengono nel ciclo di “realizzazione del contratto”. Quindi, con le precisazioni appresso fornite, la risposta è affermativa. Le norme che impongono la obbligatorietà della indicazione del campo Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unitario Progetto (CUP) nella fattura elettronica sono:

  • l’articolo 1, comma 917, lettera b) della legge n. 205 del 2017, che prevede che gli obblighi relativi alle fatture elettroniche decorrenti dal 1 luglio 2018 si applicano alle “prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l’insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti dell’amministrazione pubblica”;
  • l’articolo 25, comma 2, del D.L. 66/2014, che così dispone: “Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: 1) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136”. I due obblighi sono pertanto indipendenti, il primo riguarda i soggetti che intervengono nel ciclo di “realizzazione del contratto” (la c.d. filiera), il secondo riguarda i rapporti tra il titolare del contratto e l’Ente Pubblico. Ovviamente è suo onere informare i partecipanti alla filiera circa la destinazione dei beni/servizi ad un opera pubblica, nonché del relativi CIG e CUP, altrimenti non sarebbero consapevoli dell’obbligo al quale sono sottoposti.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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