DOMANDA
All’atto pratico, se una ditta privata lavora per un cantiere di una PA è possibile che come riferimento di fatturazione abbia il solo codice CUP e non il codice CIG? Questo può inficiare la trafila della fatturazione elettronica?
Roberto Aquari Ufficio Gare – Comoli, Ferrari & C. Spa
RISPOSTA
I commi 2, 2-bis e 3 dell’articolo 25 del D.L. 66/2014, prevedono che:
“2. Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2-bis. I codici di cui al comma 2 sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell’ambito della clausola prevista all’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall’applicazione della presente norma.
3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2.”
I casi di esclusione previsti alla lettera a) sono:
- acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni
- servizi d’arbitrato e di conciliazione
- servizi finanziari forniti dalla Banca d’Italia
- contratti di lavoro
- appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un’altra amministrazione aggiudicatrice o ad un’associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu’ di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purchè tali disposizioni siano compatibili con il trattato
- Appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
- Sponsorizzazione pura, ovvero ogni contributo, anche in beni o
- servizi, erogato con lo scopo di promuovere il nome, il marchio,
- l’immagine, l’attività o il prodotto del soggetto erogante
- Prestazioni socio-sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara
- Scelta del socio privato in società miste il cui apporto è limitato al solo finanziamento
Ne consegue che in mancanza delle cause di esclusione previste alla lettere a) del comma 2, ed in presenza delle condizioni previste alla lettera b) dello stesso comma 2, le fatture prive delle indicazioni obbligatorie non potranno essere pagate dalla P.A..
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome