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Fattura Elettronica, quando è obbligatorio inserire il CIG e il CUP

Nell’ambito degli appalti pubblici vediamo quando è obbligatorio inserire il CIG e il CUP in fattura elettronica e cosa succede in caso di omissione

Pubblicato il 02 Lug 2021

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura elettronica Aruba

DOMANDA

All’atto pratico, se una ditta privata lavora per un cantiere di una PA è possibile che come riferimento di fatturazione abbia il solo codice CUP e non il codice CIG? Questo può inficiare la trafila della fatturazione elettronica?

Roberto Aquari   Ufficio Gare  – Comoli, Ferrari & C. Spa

RISPOSTA

I commi  2, 2-bis e 3 dell’articolo 25 del D.L. 66/2014, prevedono che:

“2. Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche  amministrazioni,  le  fatture  elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

a) il Codice identificativo di  gara  (CIG),  tranne  i  casi  di esclusione   dell’indicazione   dello   stesso   nelle    transazioni finanziarie così come previsto dalla  determinazione  dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  7 luglio  2011,  n.  4,  e  i  casi  di  esclusione   dall’obbligo   di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto  2010,  n.  136,  previsti dalla tabella 1  allegata  al  presente  decreto;  detta  tabella  è aggiornata con decreto del Ministro dell’economia  e  delle  finanze, sentita l’Autorità di vigilanza sui contratti  pubblici  di  lavori, servizi e forniture;

b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a  opere  pubbliche,  interventi   di   manutenzione   straordinaria, interventi finanziati da contributi  comunitari  e  ove  previsto  ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

2-bis. I codici di cui al  comma  2  sono  inseriti  a  cura  della stazione appaltante  nei  contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell’ambito della clausola prevista all’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Tale  clausola  riporta,  inoltre,  il  riferimento  esplicito   agli obblighi  delle  parti  derivanti  dall’applicazione  della  presente norma.

3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al  pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig  e  Cup  ai sensi del comma 2.”

I casi di esclusione previsti alla lettera a) sono:

  • acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o  altri  beni immobili o riguardanti diritti su tali beni
  • servizi d’arbitrato e di conciliazione
  • servizi finanziari forniti dalla Banca d’Italia
  • contratti  di lavoro
  • appalti  pubblici  di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore  ad  un’altra  amministrazione  aggiudicatrice   o   ad un’associazione o consorzio  di  amministrazioni  aggiudicatrici,  in base ad un diritto esclusivo di cui esse  beneficiano  in  virtu’  di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative  pubblicate, purchè tali disposizioni siano compatibili con il trattato
  • Appalti aggiudicati per  l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o  di  combustibili  destinati alla produzione di energia
  • Sponsorizzazione pura, ovvero ogni contributo, anche  in  beni  o
  • servizi, erogato con lo scopo di  promuovere  il  nome,  il  marchio,
  • l’immagine, l’attività  o il prodotto del soggetto erogante
  • Prestazioni  socio-sanitarie  e  di  ricovero,  di  specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti  privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara
  • Scelta del socio privato in società  miste  il  cui  apporto  è limitato al solo finanziamento

Ne consegue che in mancanza delle cause di esclusione previste alla lettere a) del comma 2, ed in presenza delle condizioni previste alla lettera b) dello stesso comma 2, le fatture prive delle indicazioni obbligatorie non potranno essere pagate dalla P.A..

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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