DOMANDA
Scrivo per richiedere un parere circa la possibilità di registrare nel 2020 una fattura elettronica e una nota di credito ricevute da un mio cliente a maggio 2019, ovvero fattura di un pacchetto pubblicitario per 600 euro più Iva che non era indirizzata a noi, e la conseguente nota di credito che il fornitore ha sbagliato a emettere inviandola a SDI.
Le vorrei chiedere se c’è la possibilità di effettuare le registrazioni contabili di questi due documenti nel mese di maggio 2020, in cui il fornitore emetterà nota di variazione a storno dell’errore commesso con la nota di credito del 2019, oppure se siamo costretti a registrare i due documenti del 2019 andando così ad avere un enorme debito Iva per il secondo trimestre 2019 e poi un conseguente enorme credito Iva nel secondo trimestre 2020 quando avremo la nota di variazione.
Simone Mancuso
RISPOSTA
Se non comprendo male, la fattura e la nota di credito ricevute non riguardano operazioni poste in essere nei suoi confronti, ma emesse per errore. Se così fosse, io non ritengo che la mera ricezione di un documento, che sia fattura o nota di credito, possa generare obbligo astratto di registrazione indipendentemente dalla sua correttezza. E ciò per un duplice ordine di ragioni.
La prima si può ricavare dal dettato dell’articolo 21, DPR 633/1972, che prevede che “Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione…”. Quindi l’obbligo non è astratto, ma correlato alla circostanza che il contribuente abbia ricevuto cessioni di beni o prestazioni di servizi, che non sembra ricorrere nella fattispecie da Lei posta.
La seconda ragione si ricava dalla lettura dell’articolo 26 che, in relazione alla registrazione della nota di credito, prevede che “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, … il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25.” Mancando l’operazione a monte, che costituirebbe – eventualmente – il presupposto per la emissione della nota di credito, Lei non è obbligato a registrare neppure la nota di credito.
Ovviamente sarebbe opportuno che tutto ciò constasse da documentazione ufficiale con data certa. Il soggetto cedente/prestatore, che ha emesso i due documenti in maniera errata, è tenuto a neutralizzarli entrambi, con altrettanti documenti aventi la stessa data di quelli errati, altrimenti si potrebbero generare distorsioni nel meccanismo della liquidazione dell’imposta. Infatti costui ha un problema diametralmente opposto al suo, e se non emettesse un documento di rettifica a valere per l’anno 2019 si troverebbe con credito in dichiarazione annuale IVA pericolosamente errato, frutto di operazioni oggettivamente e soggettivamente non esistenti.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome