Dal primo gennaio 2021 sono entrate in vigore le modifiche al tracciato della fattura elettronica che hanno introdotto i nuovi codici TD24 e TD25, per distinguere le ipotesi di fatturazione elettronica immediata rispetto a quella differita. La novità sembra finalizzata a permettere alla Amministrazione Finanziaria una immediata verifica nella tempestività della trasmissione della fattura, quindi un errore potrebbe anche essere rilevante sotto il profilo sanzionatorio. Ma nel caso in cui la fattura contenga comunque gli elementi idonei a consentire il controllo di tempestività della emissione del documento, le sanzioni potrebbero risultare inapplicabili posta la inesistenza di pericolo per l’erario e di alcun ostacolo alla azione di controllo.
DOMANDA
Una società per tutto il mese di gennaio 2021 ha utilizzato il codice TD01 in luogo di TD24, la società emette DDT ed emette la fattura a fine mese, è possibile ravvedersi si tratta di un puro errore formale o occorre emettere note di credito e stornare le fatture con TD01 ed emetterle nuovamente con T24?
Patrizia Chiumeo
RISPOSTA
La introduzione dell’obbligo di distinzione tra fattura immediata (TD01) e fattura differita (TD24 e TD25) sembrerebbe dettata dalla esigenza di verificare la tempestività nell’invio delle fatture elettroniche. Infatti mentre le fatture immediate vanno trasmesse entro 12 giorni dalla data di effettuazione della operazione, come determinata dall’articolo 6 del DPR 633/1972, le fatture differite possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo alla effettuazione delle operazioni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 21, comma 4, lettera a) del DPR 633/1972.
La suffetta ipotesi sembra confermata dalla previsione del nuovo tipo documento TD25 che riguarda la ipotesi prevista dal successivo comma 4, lettera b), dell’articolo 21, riferita alle “…cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente”, per cui il termine di emissione della fattura è il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni.
Sulla scorta di quanto precede, si potrebbe ritenere che sia stata introdotta una norma regolamentare suscettibile di generare fattispecie sanzionabili in caso di errore da parte del contribuente. Tuttavia potrebbe accadere, come nel caso da Lei rappresentato, che il contribuente abbia indicato un codice Tipo Operazione errato in presenza di un comportamento sostanzialmente corretto per quanto attiene i termini di trasmissione. Infatti, nel caso di fattura differita, è obbligatorio indicare gli estremi dei documenti di trasporto o, comunque, di altro documento idoneo ad identificare le operazioni effettuate e le parti interessate, per cui soprattutto nella ipotesi di fatturazione differita ai sensi della citata lettera a) dell’articolo 21, comma 4, l’Amministrazione Finanziaria sarebbe in condizione di comprendere dal contesto della fattura se la emissione sia o meno tempestiva.
Tutto quanto sopra considerato mi sento di poter escludere che un eventuale errore tra TD01 e TD24, quando nella fattura sono contenuti gli elementi che consentano la comprensione della fattispecie, sia suscettibile di essere sanzionato, in ossequio sia a una banale esigenza di buon senso, sia per il disposto dell’articolo 6, comma 5-bis, del Decreto legislativo 472/1997 che così recita: “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.
Ovviamente tutto dipende anche dalla posizione che verrà assunta dall’Agenzia delle Entrate.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome