DOMANDA
Se una fattura emessa in data primo febbraio 2020 viene scartata dallo Sdi e l’emittente si accorge dopo 10 giorni dall’avvenuto scarto, la ri-emissione di una nuova fattura elettronica è soggetta a sanzione?
Inoltre la fattura emessa e scartata non è stata contabilmente registrata, posso saltare il numero originario di emissione e riemettere la fattura con nuovo numero e nuova data senza incorrere nelle sanzioni previste?
Salvatore Caggia
RISPOSTA
La fattura scartata si ha per non emessa. Nel suo caso il comportamento da adottare dipende dalla ragione della emissione della fattura, ossia se è conseguente la effettuazione della operazione ai sensi dell’articolo 6 (incasso, consegna dei beni) ovvero sia anticipata rispetto ai predetti eventi.
Nel primo caso dovrà mantenere la data di effettuazione della operazione (incasso o consegna) come data della fattura e rinviarla al sistema di interscambio. Il numero della fattura potrà essere lo stesso della fattura già inviata e scartata oppure un nuovo progressivo, avere un “buco” nella numerazione non è una irregolarità sanzionabile. Consideri che il termine per la trasmissione della fattura elettronica al SDI è di 12 giorni dalla data di emissione in essa indicata. Se fosse in “lieve” ritardo e se esso non interferisce sulla corretta liquidazione dell’IVA le sanzioni sono ridotte, tenga presente che ad oggi non risulta che l’Agenzia, in casi del genere, abbia proceduto alla irrogazione.
Nel secondo caso può emettere la fattura con la data che ritiene congrua (quindi anche quella del giorno o della operazione, se effettuata medio tempore) e col numero progressivo disponibile.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome