DOMANDA
Il nostro servizio si basa sulla consegna a domicilio di prodotti di sanitaria (prodotti per bambini, pannolini, detersivi) per il tramite di sanitarie nostre clienti, riepilogo il flusso:
- Cliente richiede un prodotto tramite il nostro call center, indicandoci la sanitaria
- Un nostro fattorino va in sanitaria a ritirare il prodotto
- La sanitaria emette lo scontrino fiscale per i prodotti acquistati
- Il fattorino effettua la consegna al cliente finale riscuotendo, oltre al prezzo dei prodotti pagati, un costo per il servizio di consegna.
Il nostro precedente commercialista ci ha sempre suggerito di rilasciare unicamente un documento di riepilogo al cliente senza alcuna validità fiscale, in quanto procedevamo mensilmente alla comunicazione dei corrispettivi trattandosi di micro importi. Il nuovo studio verso cui stiamo migrando, ci ha comunicato che ha il dubbio che il sistema utilizzato non fosse corretto, dovendo emettere una ricevuta fiscale per ogni consegna. Nel caso il nuovo studio abbia ragione, quali sarebbero le sanzioni? Si applicherebbe per ogni mancata emissione, quindi 500 euro per centinaia di migliaia di micro transazioni?
Claudio Zara
RISPOSTA
La prestazione di trasporto che Lei effettua tramite i suoi incaricati si configura come servizio autonomo rispetto alla cessione dei beni, e Lei è quindi soggetto agli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 127/2015. Trattandosi di prestazione di servizi, l’obbligo di certificazione del corrispettivo sorge nel momento in cui è incassato il prezzo, ossia alla consegna del bene (articolo 6 DPR 633/1972). L’obbligo può essere assolto alternativamente:
- mediante l’emissione di una fattura che potrebbe anche essere semplificata (articolo 21/bis dpr 633/1972 se il totale della cessione/prestazione non è superiore a 400 Euro), ed in questo caso sarebbe sufficiente la indicazione del solo codice fiscale del cliente. Il ricorso a questa procedura dipende, oltre che da ragioni organizzative, anche dalla disponibilità del cliente a fornire quanto meno il codice fiscale per consentire la emissione della fattura semplificata;
- mediante l’utilizzo di un dispositivo portatile su cui sia installata una web app (anche quella offerta gratuitamente dall’agenzia delle Entrate) che consenta la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 del Decreto legislativo 127/2015, “la memorizzazione elettronica di cui ai commi 1 e 2 (ossia dei dati del documento commerciale mediante il dispositivo telematico o la web app, n.d.r.) e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti di cui ai periodi precedenti, è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione”.
Quindi non sembra che la condotta da Lei tenuta sia conforme al dettato normativo, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di importi modesti. Vero è che a norma del comma 3 dell’articolo 6 del Decreto legislativo 471/1997 la sanzione per la omissione del documento commerciale “…e’ in ogni caso pari al centocinquanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato …”, e che a norma del successivo comma 4, “…la sanzione non può essere inferiore a euro 500”, ma qualora le venisse formulato questo rilievo si potrebbe eccepire la irrilevanza della omissione (ultimo periodo del comma 1, “La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo” ed eventualmente potrebbe essere invocata la c.d. “continuazione” prevista dal comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 472/1997, secondo cui “E’ punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi … commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione”.
Le attenuazioni delle sanzioni sopra indicate sono possibili solo in caso di contestazione da parte degli Organi verificatori, non in sede di ravvedimento. Probabilmente nel suo caso una possibile soluzione potrebbe essere adottata facendo emettere il documento commerciale alla “sanitaria” includendo nel prezzo anche il costo di consegna (che sarebbe un costo accessorio che formerebbe parte integrante del corrispettivo principale, ai sensi dell’articolo 12 del DPR 633/1972, ereditandone anche l’aliquota) ed emettendo periodicamente, al momento dell’incasso, una sola fattura per le prestazioni di consegna effettuate in un dato arco di tempo, avendo cura di documentare gli estremi dei documenti commerciali delle consegne effettuate.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome