Esperto risponde

Fattura PA, come pagare se manca il CIG o il CUP

Ecco le norme che regolano il pagamento delle fatture PA in caso di omessa indicazione del CIG / CUP

Pubblicato il 02 Mar 2021

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura elettronica Aruba

DOMANDA

È possibile pagare una fattura elettronica accettata erroneamente o per decorrenza termini non contenente CIG e CUP? È sufficiente una dichiarazione dove vengono indicati i codici omessi visto che la ditta fornitrice non intende inviare nota di credito e fattura corretta?

Laura Manfredi

RISPOSTA

Una risposta alla sua domanda richiede almeno tre considerazioni.

La prima è il dettato dell’articolo 25, comma 3, del D.L. 66/2014. Che dispone: “Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2.”

La seconda è data dalla risposta alla specifica domanda, oggetto dell’interpello 436/2019, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha così risposto: “… sebbene il codice identificativo di gara (CIG) non rientri tra gli elementi indicati dall’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, l’obbligo di indicare tale codice nella fattura elettronica emessa verso la pubblica amministrazione è previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui “Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136”. Il successivo comma 3 del citato articolo 25 dispone, inoltre, che “Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2″. Tanto premesso, l’omissione in fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale della stessa (CIG errato o mancante) può essere sanata mediante l’invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originario.”

La terza è data dall’intervento del DMEF 24/8/2020, che ha inserito del DM 55/2013 l’articolo 2-bis, il cui comma 1 lettera a) prevede come causa legittima di rifiuto della fattura PA la omessa o errata indicazione del CIG/CUP.

La possibilità di sanatoria che si ricava dalla risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate può essere coniugata (e rafforzata) anche con la circostanza che il divieto di pagamento previsto dalla legge potrebbe essere ritenuto imputabile anche alla condotta omissiva dell’Ente, che avrebbe potuto rifiutare la fattura e non l’ha fatto. In ogni caso suggerirei di indicare gli estremi del CIG/CUP nella descrizione del pagamento.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome o email

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