DOMANDA
Abbiamo emesso una fattura con aliquota Iva errata ad una PA, questa è stata rifiutata, abbiamo emesso successiva nota credito rifiutata anche questa, con la motivazione che non poteva essere accettata perché la fattura alla quale si riferiva era stata rifiutata. Premesso che non possiamo emettere dal nostro sistema una fattura con la stessa numerazione e data di quella errata, siamo costretti ad emettere una fattura nuova, come dobbiamo comportarci contabilmente con i documenti rifiutati, visto che questi non sono stati contabilizzati neanche dalla PA?
RISPOSTA
L’orientamento espresso dall’Agenzia Entrate (principio di diritto n.17 del 30/10/2020) è quello che la fattura elettronica, anche se rifiutata dall’ente destinatario, sia comunque un documento valido ai fini IVA, e deve essere neutralizzato con la emissione di una nota di credito. Pertanto, sia la fattura che la nota di credito vanno annotate nei registri IVA. Tuttavia, se la fattura e la nota di credito rientrano nel medesimo periodo di liquidazione, ritengo che la annotazione siano pleonastiche, perché ininfluenti sia ai fini della liquidazione periodica IVA, sia ai fini della dichiarazione IVA annuale.
Io addirittura sarei dell’avviso che la fattura non accettata non abbia bisogno di essere neutralizzata con una nota di credito; la stortura è evidente anche perché la nota di credito dovrebbe essere rifiutata dalla PA, e non è infrequente il caso in cui per errore venga accettata, generando così un caos amministrativo. Ma esistendo un precedente interpretativo dell’Agenzia delle Entrate non posso che suggerire di adeguarvisi.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome