DOMANDA
Le chiedo un parere in merito al punto III della Risposta ad Interpello AdE n. 436 del 28.10.2019 che tratta quanto in oggetto. In particolare, la Risposta dell’AdE così recita: “l’omissione in fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale della stessa (CIG errato o mancante) può essere sanata mediante l’invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originario”.
Cosa intende, a suo parere, l’AdE con il termine “nuovo documento” ? Un’altra fattura elettronica emessa a seguito di nota credito (oppure a seguito di “notifica di rifiuto” della PA se entro i 15 giorni) con riportati nuovamente tutti i dati (ex art. 21 DPR IVA) più il CIG (ex art. 25, cc. 2 e 3, DL 66/2014)? E con il termine “nuovo documento utile ad integrare”, cosa intende l’AdE ?
Barbara Pedrazzini
RISPOSTA
L’Agenzia delle Entrate ha testualmente detto, come anche da lei evidenziato, che l’omissione dei CIG non pregiudica la validità fiscale della fattura. Essendo quindi la fattura emessa senza indicazione del CIG fiscalmente valida, il nuovo documento non potrebbe essere un’altra fattura elettronica, altrimenti avremmo due documenti con la stessa funzione.
Detto ciò, c’è da osservare che sempre nella stessa risposta, l’Agenzia ha evidenziato come ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del D.L. n.66 del 24/4/2014: “Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2”.
Quindi, pur non volendo in alcun modo assumere il ruolo di interprete di ciò che a sua volta ha interpretato l’Agenzia delle Entrate, la risposta all’interpello risolve la questione fiscale, ma la problematica resta aperta ai fini amministrativi, salvo che l’Ente non decidesse – assumendosene la responsabilità – di non rifiutare la fattura elettronica ed accettarne una integrazione mediante l’altro documento a cui fa riferimento l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello.
Solo per completezza d’argomento, se l’Ente dovesse rifiutare la fattura elettronica perché priva del CIG (e ne avrebbe causa) non deve essere emessa alcuna nota di credito, perché la fattura rifiutata si ha per non emessa.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome