Esperto risponde

Fattura PA rifiutata, come neutralizzarla

La fattura inviata alla PA anche se rifiutata viene ritenuta valida a fini fiscali: necessario quindi fare una nota di credito

Pubblicato il 07 Mag 2021

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

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DOMANDA

Ho emesso la mia prima fattura elettronica con data 3 maggio 2021 verso la PA tramite service provider. La stessa è stata consegnata alla PA il 3 maggio 2021 ma risulta rifiutata (perché ho inserito l’imposta di bollo). Ho quindi corretto la fattura (tramite l’opzione correggi ed invia) ed inviata di nuovo con lo stesso numero documento e stessa data documento (data invio 5 maggio 2021). In questo caso come devo comportarmi?

Devo emettere una nota di credito per la fattura rifiutata (anche se ha lo stesso numero e la stessa data di quella corretta)?

Alessandro Battipaglia

RISPOSTA

La logica indurrebbe a dare una risposta negativa alla sua domanda, perché la fattura PA rifiutata è logicamente neutralizzata dal Sistema di Interscambio, prova ne è che una seconda fattura con lo stesso numero e data viene accettata regolarmente. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate (tra l’altro dopo anni di silenzio sull’argomento) ha preso posizione con la pubblicazione del principio di diritto n.17 del 30 ottobre 2020, ritenendo che, ai fini dell’emissione, una volta che la fattura elettronica è stata trasmessa alla PA, anche se poi sarà rifiutata con emissione di una Notifica di rifiuto, la suddetta fattura dovrà essere considerata validamente emessa ai fini fiscali. La conseguenza di questa interpretazione è che la fattura dovrà essere neutralizzata con una nota di credito.

L’Agenzia delle Entrate motivato la sua interpretazione rinviando al contenuto dell’articolo 2, comma 4, del decreto 3 aprile 2013, n. 55, a norma del quale «La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio».

In effetti la norma richiamata parla di “trasmissione per via elettronica”, il che non necessariamente vuol equivale ad emissione, posto che nella fattispecie delle fattura PA è come se il legislatore avesse creato un processo, agganciato ad una condizione risolutiva (il rifiuto) o sospensiva (accettazione espressa o tacita). Ma prendiamo atto di ciò che pensa l’Agenzia delle Entrate e chi ritiene si può uniformare, anche perché – a parte le censure di ordine logico sopra esposte – non vedo alcun conseguenza negativa di ordine pratico, se non la tendenza naturale a complicare la vita dei contribuenti.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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