DOMANDA
Dopo aver letto la sua risposta: “…l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di rifiuto da parte dell’Ente destinatario della fattura elettronica è necessario emettere una nota di credito per effettuare lo storno della fattura rifiutata, quindi la fattura rifiutata va registrata anche se poi neutralizzata dalla successiva nota di credito. Ovviamente la nota di credito dovrà essere anch’essa rifiutata dall’Ente” Il mio quesito (premetto, mio malgrado) che la situazione si discosta da ciò che si sarebbe dovuto fare …) è: nel caso in cui si fosse rifiutata la fattura errata ma non la relativa nota di credito (accettata) cosa dovremmo fare per chiudere la questione? La ditta fornitrice e destinataria del pagamento ha emesso una nuova fattura, regolare, con numerazione diversa, accettata tramite il SDI, ma “rimane in essere” la nota di credito che rileva un credito che il nostro Ente vanterebbe (erroneamente) nei confronti della suddetta ditta fornitrice”.
Come possiamo sistemare a livello contabile?
RISPOSTA
L’orientamento secondo cui per una fattura PA rifiutata dovrebbe essere emessa una nota di credito si ricava dal principio di diritto n. 17 del 30/10/2020, nel contesto del quale l’Agenzia delle Entrate ha affermato tra l’altro che “… Ai fini dell’emissione non rileva, dunque, l’eventuale successivo rifiuto del documento da parte della PA…”. In effetti l’ADE non ha esplicitamente affermato che nel caso specifico debba essere emessa una nota di credito, ma l’affermazione sopra citata ha indotto molti interpreti a ritenere che, non rilevando ai fini della esistenza della fattura elettronica PA l’eventuale rifiuto, la fattura sarebbe regolarmente emessa e, in quanto tale, avrebbe pieno valore ed efficacia, quanto meno per il cedente. Ritengo che tale interpretazione non sia corretta ed adeguata né all’impianto normativo né alle regole tecniche del sistema di interscambio, che infatti accetta una seconda fattura emessa con gli stessi estremi di quella eventualmente rifiutata dalla PA, adeguatamente “neutralizzata” dalla comunicazione di rifiuto, anch’essa veicolata dal SDI. In conclusione, l’orientamento assunto dagli interpreti è probabilmente frutto di un “malinteso interpretativo”, che ha generato una scia, spesso acritica, alla quale tuttavia io non intendo accodarmi. Detto questo, ritengo che lei possa neutralizzare la nota di credito, accettata per errore, emettendo un documento interno di storno. Spero che quanto prima l’Agenzia Entrata abbia modo di chiarire l’equivoco.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu.
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome