DOMANDA
Buongiorno, sono il proprietario di un hotel. Avendo vinto una gara con il Comune della mia Città (in dissesto) che richiedeva servizio di ospitalità e vitto per 40 operatori medici e tecnici di un ospedale da campo montato in emergenza covid, in base alla determina del Novembre 2020, più volte prorogata , abbiamo fatturato i servizi effettuati e durati fino ad agosto 2021. Le ultime 3 fatture relative alle ultime 3 mensilità ( giugno, luglio e agosto) emesse i mesi successivi all’erogazione dei servizi sono state rifiutate con la motivazione “Fattura elettronica PA rigettata nelle more di approvazione degli atti amministrativi necessari alla copertura della spesa”. Non avendo ricevuto a tutt’oggi, a distanza di svariati mesi, nessuna notizia per poter correggere e re inviare le fatture rifiutate, le chiedo se questa è una giusta procedura, se per questo comportamento del Comune possano scaturire sulla mia azienda eventuali complicazioni burocratiche con l’Agenzia delle entrate. Come potrei agire per ottenere che le fatture vengano ricevute e quindi saldate? Preciso che l’Agenzia delle entrate ha ricevuto i corrispettivi mensili con inclusi gli importi delle fatture rifiutate.
William Lo Celso
Royal Hotel – Cosenza
RISPOSTA
L’art. 191 del testo Unico enti locali prevede che “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria”. Quindi, nella determina a cui Lei fa riferimento e nelle eventuali successive proroghe, deve essere per obbligo di legge prevista la copertura finanziaria. Tra l’altro, dal 6 novembre 2020, le cause di rifiuto delle fatture elettroniche indirizzate alle Pubbliche Amministrazioni sono tassative:
- fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA destinataria della trasmissione del documento;
- omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
- omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
- omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
- omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
Nel suo caso sembrerebbero violate entrambe le disposizioni sopra citate; Le suggerisco pertanto di interloquire con l’Ente locale e chiarire i termini della vicenda. Ai fini delle imposte dirette lei dovrà tenere conto dei ricavi per competenza, mentre ai fini IVA l’operazione è ad esigibilità differita, per cui l’IVA sarà dovuta al momento dell’incasso del corrispettivo (ovviamente se nel predisporre la fattura Lei si è avvalso della predetta facoltà).
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome