DOMANDA
Non indicare la marca da bollo assolta in modo virtuale su fattura elettronica verso la PA può essere causa di rifiuto della fattura?
RISPOSTA
Dal 6 novembre 2020 le pubbliche amministrazioni possono rifiutare le fatture elettroniche solo in presenza di fattispecie ben precise, individuate dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.132 del 24 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n. 262 del 22 ottobre 2020:
- Fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- Omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP);
- Omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009;
- Omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) per i prodotti farmaceutici;
- Omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa.
Il comma 2 dell’articolo 2-bis del citato provvedimento dispone inoltre che “nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” le Pubbliche Amministrazioni non posso rifiutare la fattura elettronica. Il suo caso quindi potrebbe rientrare in questa ultima ipotesi.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome o email