DOMANDA
Buongiorno, il consiglio comunale ha riconosciuto a novembre 2021 un debito fuori bilancio relativo a una fattura senza CIG del marzo 2021. Purtroppo si tratta appunto di una fattura di marzo 2021 che un altro ufficio di questo ente ha accettato pur in assenza del CIG. Come posso risolvere la questione? Ormai il debito legato a questa fattura è stato riconosciuto come debito fuori bilancio dal consiglio comunale…come si risolve? Grazie
RISPOSTA
La norma che ha previsto la obbligatorietà della indicazione del campo Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unitario Progetto (CUP) nella fattura elettronica è l’articolo 25, comma 2, del D.L. 66/2014, che così dispone: “Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: 1) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136”. Il successivo comma 3 prevede che “Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2.” All’Agenzia delle Entrate è stato chiesto se la fattura nella quale il cedente/prestatore ha omesso di indicare il CIG (codice identificativo di gara) o ha indicato un numero errato è fiscalmente corretta e, quindi, pagabile.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 436/2019, ha precisato che “sebbene il codice identificativo di gara (CIG) non rientri tra gli elementi indicati dall’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, l’obbligo di indicare tale codice nella fattura elettronica emessa verso la pubblica amministrazione è previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui “Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136”. Il successivo comma 3 del citato articolo 25 dispone, inoltre, che “Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2”.
Tanto premesso, l’omissione in fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale della stessa (CIG errato o mancante) può essere sanata mediante l’invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originario”. Dal tenore letterale della risposta dell’Agenzia sembrerebbe quindi che la presenza di un “nuovo documento” (che non ritengo sia una fattura elettronica, altrimenti l’Agenzia si sarebbe espressa in maniera completamente diversa) sia necessaria ad attestare la connessione tra la fattura emessa e il CIG/CUP mancante; ciò potrebbe essere effettuato – per esempio- con una pec, a cui allegare la fattura elettronica (oppure la ricevuta di esito contente l’identificativo SDI) e un documento con la firma digitale del legale rappresentante con cui si attesti il collegamento tra la fattura emessa e i relativi codici CIG/CUP.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome