DOMANDA
La contatto per un dubbio che vorremmo risolvere riguardo la data di fatturazione degli anticipi ricevuti, sia da parte di clienti Italiani che Esteri (UE/Extra UE). Ponendo che la ns. banca riceva un pagamento in data 30/09 notificandocene la ricezione nella notte tra il 30/09 e il 01/10, la fattura per l’anticipo deve essere emessa con data 30/09 o c’è una data limite di tempo massimo in cui emetterla? Nel caso in cui l’operatore che si occupa di queste pratiche dovesse essere assente e la data di emissione dovesse essere la stessa della data di effettiva ricezione del pagamento, tutto il sistema si bloccherebbe in attesa dell’emissione della fattura dell’anticipo anche se sappiamo che la spedizione allo SDI deve avvenire entro 12 giorni. La ringrazio anticipatamente del cortese riscontro.
Giorgia Ghidoni
RISPOSTA
Le norme a cui dobbiamo fare riferimento per esaminare la fattispecie da Lei sottoposta al mio esame sono tre. La prima riguarda il momento di effettuazione delle operazioni in ambito nazionale, che, a norma dell’articolo 6 DPR 633/1972, si considera effettuata al momento della consegna o spedizione per le cessioni di beni, mentre, per le prestazioni di servizi al momento del pagamento. L’operazione si considera in ogni caso effettuata, indipendentemente dalle condizioni sopra indicate, se viene pagato il corrispettivo o se viene emessa la fattura. La seconda riguarda i termini di emissione della fattura elettronica, definiti dall’articolo 21, comma 4, del DPR 633/1972, che dispone che “La fattura (immediata, n.d.r.) è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6.” La terza – che riguarda il momento di effettuazione di operazione per le cessioni/acquisti intra-UE, derogatorio rispetto all’articolo 6 – è portata dall’articolo 39 del D.L. 331/1993, che prevede: “1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. .. omissis … 2. Se anteriormente al verificarsi dell’evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un’operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura. 3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.” Come previsto dal sopra indicato comma 2, la emissione della fattura prima dell’inizio del trasporto o spedizione determina effettuazione della operazione, per cui qualora Lei avesse l’esigenza di uniformare le procedure, potrebbe utilizzare lo stesso metodo di fatturazione per tutte le fattispecie. Tornando al suo quesito, ciò che conta è la data in cui avviene la contabilizzazione da parte della banca. Quindi, la fattura:
- dovrà essere emessa con la data di contabilizzazione del bonifico, quale risulterà dalla documentazione bancaria;
- dovrà essere trasmessa al sistema di interscambio entro 12 giorni dalla data che verrà indicata sulla fattura. Per evitare che la sua amministrazione si blocchi in caso di assenza dell’addetto amministrativo, per le fatture in questione potrebbe utilizzare una distinta numerazione.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome