esperto risponde

Fattura proforma per prestazioni mediche, cosa dicono le norme

Vediamo in che modo si può gestire secondo le regole la fatturazione elettronica differita per le prestazioni mediche che risultano da più fatture proforma

Pubblicato il 11 Nov 2022

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura elettronica forfettari

DOMANDA

Sono un libero professionista sanitario, in regime forfettario, e svolgo la mia attività presso gli studi di un centro medico tutti i lunedì di ogni mese. Faccio fattura proforma/avviso di parcella a fine giornata. A fine mese emetto nei confronti dello stesso centro fattura elettronica differita riepilogativa (TD24) da inviare a SDI contenente, nella parte descrittiva, il riferimento alle fatture proforma (allegandole per la relativa conservazione) emesse nel mese descrivendone le prestazioni contenute nelle stesse. Solo successivamente all’emissione della mia FE differita, il centro invia il pagamento.

È giusta questa procedura, oppure devo fare una fattura immediata a fine mese come parcella (TD 06 essendo iscritto ad un albo professionale) con i riferimenti ad ogni fattura proforma (gli importi superano i 300 euro), descrivendone le prestazioni effettuate ad ogni paziente contenute nella stessa? Il centro riscuote ed emette ricevuta fiscale al paziente trasmettendone i dati a S. Tessera Sanitaria. Io fatturo le prestazioni, rese agli stessi, al centro medico a fine mese.

RISPOSTA

La fattura proforma o avviso di parcella non ha alcuna rilevanza fiscale, tranne il caso in cui dovesse essere utilizzato per la c.d. fatturazione differita. Tuttavia perché si parli di fatturazione differita, è necessario che esista una “operazione” come definita dall’articolo 6 del DPR 633/1972, che per le prestazioni di servizi si considera esistente nel momento in viene effettuato il pagamento del corrispettivo (in suo favore da parte del centro medico). Nel caso da Lei prospettato, le c.d. fatture proforma da Lei emesse sono dei semplici promemoria delle prestazioni effettuate, posto che, non essendo intervenuto il pagamento della prestazione da parte del centro medico, non esiste “operazione” nel senso sopra indicato quindi, non esiste (ancora) l’obbligo di emettere fattura. Quindi Lei a fine mese non dovrebbe emettere una fattura “differita”, ma una fattura immediata o parcella (TD06), facendo riferimento alle prestazioni eseguite, avendo cura di non indicare in fattura (elettronica) dati che potrebbero comportare violazione del codice della Privacy, posto che le fatture elettroniche vengono inoltrate ad un soggetto terzo (il Sistema di Interscambio).

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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