DOMANDA
Le pongo il seguente quesito: ho emesso fattura con Iva, ma non mi sono accorto che lo SDI l’ha scartata. La liquidazione Iva è stata effettuata conteggiando tale fattura scartata: cosa posso è possibile fare ora a oltre due mesi di distanza?
Correggere la fattura scartata lasciando lo stesso progressivo e la stessa data e pagando euro 31,25 per il ritardo? Oppure rifare la stessa fattura in data odierna, con il numero progressivo automatico?
RISPOSTA
Ciò che rileva ai nostri fini è accertare se l’operazione si possa considerare o meno “effettuata” ai fini Iva; al riguardo l’articolo 6 del DPR 633/1972 prevede che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento o, se anteriore, all’atto di emissione della fattura. La fattura è stata scartata, quindi è come se non fosse stata emessa. La soluzione dipende quindi dall’altro elemento previsto dall’articolo 6, ossia se sia stato o meno effettuato il pagamento.
In caso affermativo, la fattura va emessa con la data del pagamento, che teoricamente potrebbe anche essere diversa da quella di due mesi fa; in questo caso si tratta di violazione che non ha inciso sulla liquidazione del tributo e potrebbe essere ravveduta con la sanzione di € 27,78 (ossia 1/9 di 250, pena base ai sensi dell’articolo 6, comma 1, ultimo periodo, Decreto Legislativo 471/1997), ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 472/1997, se il ravvedimento avviene entro il novantesimo giorno successivo alla violazione.
Il codice tributo da utilizzare è 8911, l’anno di riferimento è quello nel quale è stata commessa la violazione (2024). In caso non avesse ancora ricevuto il pagamento Lei potrà invece emettere la fattura quando riterrà opportuno, non avrà commesso alcuna violazione posto che l’operazione (ossia il pagamento) ai sensi dell’articolo 6 citato non sarebbe ancora stata effettuata ai fini Iva.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome