DOMANDA
Sto per iniziare a emettere fatture data la mia recente iscrizione in camera di commercio. Ho un affittacamere e fino ad adesso ho effettuato circa 100 fatture senza però richiedere né codice fiscale né indirizzo degli ospiti. L’unica cosa in mio possesso é il nome dell’ospite il documento e la nazione di nascita. Cosa succede se non inserisco un indirizzo all’interno della fattura? Potrei io in prima persona passare qualche guaio o ricevere qualche multa?
RISPOSTA
La emissione di fatture cartacee, (perché in regime “forfettario”, avendo indicato nel modello di inizio attività del 2022 un volume d’affari presunto ragguagliato ad anno non superiore a 25.000 €) senza indicare il codice fiscale del soggetto cessionario/committente, viola il disposto dell’articolo 21, comma 2, lettera f) del DPR 633/1972 che prescrive l’obbligo di indicazione in fattura del “numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale”. La violazione di tale obbligo è sanzionata dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 471/1997, che prevede la sanzione “nella misura da euro 250 a euro 2.000” poiché “… la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo”. Se la violazione venisse accertata in caso di controlli, ispezioni o verifiche, potrebbe rendersi applicabile l’articolo 12 del Decreto Legislativo 472/1997, che così dispone “E’ punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione”. Quindi se l’Amministrazione Finanziaria accertasse che Lei avesse emesso 100 fatture (cartacee) senza codice fiscale del cliente, la sanzione dovrebbe essere calcolata considerando che la sanzione base varia da 250 € a 2.000 €, e con l’aumento da un quarto al doppio avremmo un range che va da € 312,50-500 (sanzione base 250) a € 2.500-4000 (sanzione base 2.000). La definizione della sanzione potrebbe avvenire ai sensi dell’articolo 16 del Decreto legislativo 472/1997, comma 3, col pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione eventualmente irrogata. Se invece lei fosse obbligato alla emissione della fattura elettronica, la fattura verrebbe scartata dal Sistema di Interscambio con codice errore 00305, quindi Lei non potrebbe fisicamente emetterla.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome