DOMANDA
Ipotizzo una situazione nella quale azienda manifatturiera “A” acquista materiali per produrre 10 pz del prodotto “X”. Il cliente “B” manda ordine per tre pezzi di X ed anche per tutte le eccedenze di materie prime che azienda “A” aveva acquistato per produrre ulteriori sette pezzi. Con la vendita di tre pezzi di X, l’azienda fornitrice fattura al cliente B (ma non consegna) anche il materiale in esubero. Quando successivamente “A” consegnerà a “B” il materiale in esubero pagato in precedenza, che causale ddt si deve utilizzare e come ci si dovrà comportare con la fattura?
RISPOSTA
Nel momento in cui è stata emessa la fattura per la cessione del materiale non utilizzato, anche se non consegnato, l’operazione si considera effettuata ai fini IVA, ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972. Verosimilmente, la emissione della fattura fa seguito ad un accordo di cessione, per cui la proprietà del materiale è stata trasferita al soggetto “B”, ed il soggetto “A” ne è il mero detentore non proprietario. Quindi l’operazione rileva anche ai fini delle imposte sui redditi. Al momento di consegna dei beni nel DDT dovrà essere indicata come causale “consegna beni già fatturati” o equivalente, e nel corpo del DDT dovranno essere indicati gli estremi della fattura già emessa.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome