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Fatturazione elettronica, le novità dal primo luglio – differita vs immediata

Dal primo luglio la fattura elettronica andrà emessa entro dodici giorni dalla data dell’operazione e non sarà più possibile aspettare la scadenza della liquidazione Iva periodica. Finisce anche la moratoria per le sanzioni. Chiariamo anche le differenze di tempi della fattura elettronica differita

Pubblicato il 17 Giu 2019

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

eFattura

Termini di emissione per la fattura elettronica differita e per quella immediata, quanta confusione: molti lettori ci chiedono chiarimenti. Soprattutto alla luce delle tante novità del primo luglio, quando cambiano tempi di emissione e sanzioni.

Fattura elettronica differita vs immediata, data e tempi di emissione

Vediamo di fare chiarezza.

  • La fattura elettronica differita (l’articolo 21, quarto comma, lettera a) deve essere emessa (ossia trasmessa al sistema di interscambio) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
  • Il primo luglio prossimo entrano in vigore novità importanti per i termini di emissione della fattura elettronica immediata. La fattura quindi andrà emessa entro dodici giorni dalla data dell’operazione (erano dieci ma sono stati aumentati dal Decreto Crescita), mentre prima (fino al 30 giugno 2019) i titolari di partita Iva potevano aspettare la scadenza della liquidazione Iva periodica.

Le sanzioni nella moratoria 30 giugno o 30 settembre

Le sanzioni nella moratoria fino al 30 giugno non si sono applicate se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto; si applicano con la riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo;

Per i contribuenti “mensili” la moratoria si estende fino al 30 settembre 2019.

Per gli altri, finisce il primo luglio la moratoria per le sanzioni per l’invio tardivo della fattura, che quindi potranno scattare in tutta la loro efficacia (dal 90% al 180% dell’IVA relativa all’imponibile).

Entra infatti in vigore la modifica apportata all’articolo 21, comma 2, del DPR 633/1972 con l’inserimento della lettera g-bis, dal D.L. 119/2018, secondo cui la fattura dovrà contenere anche “la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”. A questo proposito, la Circolare 14/E del 17 giugno 2019 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti attesi e che valorizziamo in questo articolo.

La modifica normativa avrà conseguenze non indifferenti nella operatività quotidiana, soprattutto perché ad oggi non sono state realizzate le opportune modifiche tecniche ai tracciati della fattura elettronica e non sono state valutate appieno le possibili ripercussioni sulle conseguenze applicative di una norma che ad oggi, si rivolge a fattispecie diverse (fatture analogiche e fatture elettroniche).

Vediamo qui una domanda specifica di un lettore.

DOMANDA

Abbiamo un’azienda di commercio di piastrelle ed emettiamo un’unica fattura elettronica, che comprende tutti i ddt, per cliente. Prima che le fatture vengano spedite tramite SDI, il titolare le vuole ricontrollare e confermare e questo ritarda spesso il momento della spedizione, essendo lui spesso in trasferta.

Io fino adesso ho emesso le fatture con data 31 del mese e le ho spedite successivamente, per esempio il 3 aprile. Mi chiedevo se fosse corretto, anche perché al di là dell’invio effettivo,  il programma risulta spesso impallato e devo comunque tardare l’invio, in quanto non riesco proprio ad accedere al servizio.

Mi chiedevo, inoltre, cosa cambierà dal 1 luglio? Ho letto ovunque che la fattura andrà emessa entro 10/15 giorni successivamente all’effettuazione dell’operazione, ma non sono sicura di aver compreso: devo emettere una fattura ogni volta che emetto un ddt? Non potrò più procedere con la fattura riepilogativa a fine mese? Ma soprattutto, potrò ancora inviare allo SDI una fattura che ho creato il 31, qualche giorno dopo?

Sonia Pera

RISPOSTA

La fattura differita (per intenderci, quella prevista dall’articolo 21, quarto comma, lettera a) deve essere emessa (ossia trasmessa al sistema di interscambio) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, che risultino da DDT o “da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente
della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472”.

In relazione ai quesiti posti, la risposta è che ciò che è sostanzialmente cambiato rispetto al passato è che la data di effettuazione della operazione deve essere assunta convenzionalmente come data di emissione della fattura e, nel suo caso particolare, dovrà essere indicata come data di emissione quella dell’ultimo DDT del mese. Quindi lei dovrà compilare la fattura differita relativa a ddt di luglio 2019 (per esempio emessi in data 5,10 e 25 luglio) indicando come data di emissione 25 luglio (ossia con la data dell’ultimo ddt), e potrà spedirla entro il 15 agosto 2019.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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