DOMANDA
Come si deve comportare un ristoratore nel caso un cliente gli chieda la fattura elettronica? Deve emettere comunque il documento commerciale e poi entro 12 giorni la fattura? Può non emettere il documento commerciale, consegnando al cliente unicamente la ricevuta di pagamento del POS ed emettere la fattura nei 12 giorni successivi? Oppure, su richiesta del cliente, la fattura deve essere consegnata (nella sua versione PDF) e trasmessa a SDI al momento dell’ultimazione del servizio? Nel caso di cliente abituale, può emettere fattura differita e considerare come documentazione idonea le ricevute del POS? O dovrebbe comunque emettere il documento commerciale?
claudia.2686@libero.it
RISPOSTA
Per le cessioni/prestazioni poste in essere dai commercianti al minuto, disciplinati dall’art.22 del DPR 633/1972, la fattura deve essere richiesta non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Posto che la emissione del documento commerciale costituisce certificazione fiscale del corrispettivo, la emissione della fattura – che è un altro mezzo di certificazione fiscale – rappresenterebbe una duplicazione, ammessa tuttavia dalla prassi comune, ed in questo caso nella fattura elettronica vanno riportati gli estremi del documento commerciale emesso in precedenza (vedi FAQ Agenzia Entrate n.45 del 21 dicembre 2018).
Ovviamente Lei dovrebbe stare attenta a non considerare due volte le predette prestazioni nelle liquidazioni IVA. Il documento commerciale potrebbe tuttavia adempiere la funzione prevista dall’articolo 21, comma 4, lettera a) del DPR 633/1972, in modo da consentirle la emissione di una sola fattura (c.d. fattura differita) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, indicando il tipo operazione TD24, per tutte le prestazioni effettuate nel mese precedente; il documento commerciale deve riportare la indicazione della data, le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, la qualità e della quantità dei beni ceduti o dei servizi prestati. Sotto questo profilo, non ritengo che la transazione effettuata a mezzo POS costituisca documento “idoneo”, a meno che non sia possibile integrarla con tutte le informazioni indicate al periodo precedente. In sintesi:
- Per i clienti non abituali, il suggerimento è di emettere fattura immediata, tenendo presente che l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 127/2015, impone che la consegna della fattura, su richiesta del cliente, non può essere effettuata oltre il momento di effettuazione della operazione. Ciò vuol dire che se il corrispettivo fosse pagato contestualmente alla prestazione ed il cliente lo richiedesse, Lei avrebbe l’obbligo di consegnare immediatamente copia PDF della fattura elettronica emessa, il che vuol dire che il suo sistema informatico deve essere in condizione di poterlo fare sempre;
- Per i clienti abituali potrebbe emettere per ciascuna operazione il documento commerciale idoneo a consentirle la fatturazione differita, in modo da emettere un’unica fattura elettronica entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni. Qualora avesse difficoltà ad emettere immediatamente la fattura elettronica ai clienti non abituali, potrebbe comunque avvalersi della possibilità di emettere anche in questo caso la fattura differita previa emissione del documento commerciale con le caratteristiche sopra indicate. La informo comunque che è stato di recente emanato un provvedimento (Decreto del 12 dicembre 2020, pubblicato sulla GURI del 2/2/2021) che introdurrà un servizio di fatturazione elettronica automatica tramite l’app IO, che a sua volta sarà integrata con sistemi di pagamento elettronici.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu<mailto:esperto@agendadigitale.eu> Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome o email