DOMANDA
Ho una ditta di cui faccio le fatture elettroniche che ha effettuato dei lavori impiantistici su una chiesa. La ditta esecutrice dei lavori mi chiede di fatturare a una società (non proprietaria ovviamente dell’immobile in questione) che si accollerà il debito a titolo di “regalo”.
Essendo dei lavori rientranti nell’ambito del reverse charge (art. 17 co. 6 lett. a-ter) e fatturando verso una p.Iva dovrebbe andare senza applicazione Iva per il sopracitato articolo.
Il problema è che l’immobile non è di proprietà della società che paga l’intervento, ma è di un ente terzo che ne beneficia. Secondo un suo parere: la prestazione è soggetta ad Iva o meno? Nel caso, è giusto fatturare alla società e non all’ente chiesa?
Ufficio Fatturazione Elettronica – Studio Masselli
RISPOSTA
L’applicazione del “reverse charge” ha carattere oggettivo e non soggettivo, infatti la norma prevede che “Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche … a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
Lei deve emettere la fattura al soggetto che le ha commissionato i lavori e con cui ha stipulato il contratto, considerato che l’articolo 21 del DPR 633/1972, comma 2, lettera e, pone come elemento obbligatorio la indicazione della “…ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente”, non del beneficiario.
Sarebbe opportuno in fattura specificare in maniera compiuta l’oggetto della prestazione, oltre che le caratteristiche. Il problema – caso mai- si pone per chi riceverà la fattura, che dovrà dimostrarne la inerenza con l’attività svolta sia ai fini della detrazione dell’Iva che della deducibilità del costo.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome