esperto risponde

Fatture: a chi si applica lo split payment

Pubblicato il 19 Dic 2018

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

scadenze

DOMANDA

Desidero sapere se in questo tipo di fatture deve essere indicato lo split payment:

  • Professionista vs Professionista
  • Professionista vs Società
  • Società vs professionista o privato

In quali altri casi?

Grazie

Lorenzo Pescatore

RISPOSTA

Lo split payment (scissione dei pagamenti) è stato introdotto dal D.L. 190/2014, che ha  inserito nel DPR 633/1972, l’articolo 17-ter, che così dispone:

“Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità  e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: 0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

  1. a) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
  2. b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
  3. c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa’ di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
  4. d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. “

Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 ha previsto  che a partire dal 14 luglio 2018 le disposizioni sopra indicate “non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Quindi, lo split payment è tuttora in vigore per  le operazioni effettuate da imprese, mentre  per le prestazioni  di servizi assoggettate a ritenuta, d’imposta o d ‘acconto, non è più in vigore dal 14 luglio 2018.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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