DOMANDA
La nostra società ha provveduto a ritrasmettere a settembre un numero rilevante di fatture elettroniche scartate (circa 100) relative ad un periodo che interessa i mesi da gennaio ad agosto 2019 senza che questo influisse sulla corretta liquidazione dell’iva.
Purtroppo avendo indicato una PEC errata nel portale della fatturazione elettronica, le segnalazioni dello scarto non le abbiamo mai ricevute. Da un’attenta lettura abbiamo interpretato che la moratoria per i soggetti con liquidazione iva mensile dovrebbe ritenersi vigente fino al 30 settembre 2019 sia per la non applicabilità delle sanzioni sia per la riduzione al 20%. Quale comportamento adottare?
Giuseppe Cimmino
RISPOSTA
L’articolo 10, comma 2, del D.L. 118/2018 ha previsto, con la modifica dell’articolo 1, comma 6, del Decreto legislativo 127/2015, un esonero e una mitigazione delle sanzioni per le violazioni commesse sino al 30 settembre 2019 dai contribuenti mensili secondo i seguenti criteri:
- nessuna sanzione se la fattura elettronica viene spedita al SDI entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
- riduzione della sanzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia spedita al SDI entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
Posto che lei abbia effettuato le liquidazioni IVA come se le fatture fossero state emesse e trasmesse nei termini ordinari, e non conscendo la data in cui Lei ha inviato tutte le fatture, dovrebbe a mio avviso operare una distinzione delle fatture elettroniche in tre categorie:
- quelle inviate entro il termine della liquidazione relativa al mese di esigibilità della fattura (nessuna sanzione);
- quelle inviate entro il termine della liquidazione relativa al mese successivo a quello di esigibilità della fattura (sanzione ridotta al 20%);
- quelle inviate oltre il il termine della liquidazione relativa al mese successivo a quello di esigibilità della fattura (sanzione piena).
La sanzione di riferimento va determinata ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 471/1997 il cui comma 1 prevede una sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. L’ultimo periodo del comma 1 prevede che “la sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo”. Ovviamente, a mio modesto avviso, la misura fissa dovrebbe operare come “limite massimo” della sanzione calcolata in misura percentuale rispetto all’imposta, altrimenti si correrebbe il rischio di essere assoggettati ad una sanzione di 250 euro per una operazione da 1 Euro, e non penso sia stato quello lo spirito del legislatore.
Detto questo, prima di valutare la possibilità di “ravvedere” le omissioni ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 472/1997, le suggerisco di effettuare alcune considerazioni che dipendono anche dalle caratteristiche quali-quantitative delle eventuali irregolarità. Infatti, ammesso che l’Agenzia dovesse contestarle la irregolarità (chi può escludere che non intervenga una sanatoria per coprire le irregolarità sanate nel primo periodo di applicazione ?) si potrebbe chiedere la inapplicabilità delle sanzioni attesa la natura meramente formale della violazione (art.6 comma 5-bis, ma avrei qualche dubbio …), ovvero, in via subordinata, cercare di valutare la applicabilità dell’art.12 del medesimo D.Lgs.vo (concorso di violazioni e continuazione).
Teoricamente si dovrebbe procedere innanzitutto distinguendo le fatture emesse entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la liquidazione.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome