DOMANDA
Dalle informazioni fino ad oggi riscontrate ci sono diverse interpretazioni su come deve essere predisposta la copia della fattura elettronica da rilasciare al cliente privato cittadino o condominio e quindi vorrei conoscere a tal proposito il suo pensiero e se c’è un riferimento interpretativo dell‘AE.
Per prima cosa, è obbligatoria?
Poi, secondo alcuni la copia della fattura elettronica deve essere uguale a quella che si stampa con il foglio di stile messo a disposizione dall’AE cioè una vera copia della fattura elettronica alla quale viene aggiunta la frase che “si tratta di copia della fattura elettronica trasmessa e che il documento fiscalmente valido sarà esclusivamente quello disponibile nell’area riservata dell’AE”.
Secondo altri la copia della fattura elettronica può avere qualsiasi modalità di stampa, cioè quelle fino ad oggi adottate, anche su carta intestata ma con le stesse identiche informazioni riportate nella fattura elettronica.
Secondo Lei cosa si deve fare?
Maurizio Giordano
RISPOSTA
Quando è obbligatoria la copia di cortesia della fattura elettronica
La copia di cortesia è obbligatoria solo verso consumatori (privati senza partita iva ma solo codice fiscale) o soggetti esteri, che non avrebbero modo di ricevere via Sdi la fattura elettronica.
Non è obbligatoria nel B2B.
Modalità di consegna della copia della fattura
Il provvedimento n.89757 del 30 aprile 2018 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, nella ipotesi di cessioni / prestazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, prevede che il cedente/prestatore consegni “direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”.
La consegna della copia informatica della fattura può essere effettuata:
- – inviando per email al destinatario copia della fattura elettronica in formato xml (un duplicato informatico identico all’originale trasmesso al SDI);
- – consegnando una copia analogica della fattura elettronica, ossia un documento che riproduca, in qualunque modo, tutte le informazioni contenute nella fattura elettronica.
La comunicazione che il documento è messo a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate deve essere contenuta o nel messaggio (di PEC) mail o nella copia cartacea consegnata.
Questo il contesto regolamentare, in presenza del quale mi sento di poter affermare con tranquillità che la sostanza ha prevalenza sulla forma, che pertanto, è certamente libera ma, soprattutto, è valida nella misura in cui rispetta tutte le prescrizioni sopra indicate.
In ogni caso la trasmissione della fattura al sistema di interscambio realizza la condizione prevista dall’articolo 21, primo comma, ultimo periodo, secondo cui “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome