esperto risponde

Fatture elettroniche con codice natura errata, come rimediare

Il caso di un cliente che ha cambiato software e si è accorto dell’emissione delle fatture con codice natura sbagliato permette di approfondire cosa le regole prevedono in questi casi

Pubblicato il 11 Nov 2022

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

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DOMANDA

A seguito cambio software avvenuto nel 2022, un cliente “SRL” si è accorto che tutte le fatture di cessione intracomunitarie sono state emesse e trasmesse al SDI con regolare indicazione della norma di riferimento “Non imponibili art. 41 Dl 331/93” ma con codice natura “N3.3” (operazioni con San Marino) invece di utilizzare il codice natura “N3.2”. A questo punto si pone il problema di valutare se procedere o meno ad effettuare le correzioni del caso con le seguenti alternative:

  • Emettere e trasmettere note di credito a storno per errata indicazione codice natura e emissione/trasmissione di nuove fatture con codice natura corretto
  • Emettere/trasmettere solo fatture con due righe di dettaglio di cui quella con segno positivo con il codice natura corretto e la riga di dettaglio negativa per stornare gli importi riportati nelle fatture originarie con il codice natura sbagliato (quindi saldo fattura sempre a Zero)
  • Non fare nulla, trattandosi di errore sostanzialmente formale senza alcun danno all’Erario e neanche alla controparte che riceve il documento cartaceo, e comunque in sede di compilazione della dichiarazione annuale iva riportare correttamente gli importi nei diversi campi relativi alle operazioni che concorrono a formare il plafond (rigo VE30).

Ad oggi non mi risulta che sia possibile fare qualcosa di alternativo, soprattutto nel caso di specie in cui manca un effettivo destinatario/consegnatario del documento trasmesso, tipo presentare un’istanza ad Agenzia Entrate (ovvero altro “supporto” informatico del SDI) per correggere l’errore sul blocco di fatture.

RISPOSTA

Le fatture emesse nel primo semestre 2022 nei confronti di un soggetto comunitario sono transitate facoltativamente dal sistema di interscambio, e il transito l’ha esonerata dalla trasmissione degli elenchi per le operazioni transfrontaliere. Per le cessioni effettuate a partire dal 1 luglio 2022 la emissione della fattura elettronica per le operazioni transfrontaliere è invece obbligatoria. E’ chiaro come effettuare le rettifiche (con le procedure indicate ai punti 1 e 2 del suo quesito) sia la soluzione più lineare; probabilmente la opzione 1 è di più agevole lettura da parte dell’Agenzia delle Entrate. Così facendo, la dichiarazione IVA potrà essere conforme alle risultanze delle fatture elettroniche trasmesse al SDI.

Probabilmente si tratterà di parecchie fatture, per cui pensare ad un eventuale ravvedimento le precluderebbe la possibilità di avvalersi della c.d. continuazione prevista dall’articolo 12 del Decreto legislativo 472/1997. Dovrà quindi considerare se non sia più conveniente aspettare la eventuale contestazione dell’Ufficio. La opzione 3 evidenzierebbe un disallineamento tra i dati trasmessi al SDI e quelli che risulteranno dalla dichiarazione annuale IVA, per cui è molto probabile che in sede di controllo automatizzato ciò possa facilmente emergere. Se Lei volesse optare per questa soluzione, le suggerirei di informare l’Agenzia delle Entrate competente territorialmente inviando una comunicazione in cui spiegare l’accaduto, quanto meno per avere un domani la possibilità di giustificare in maniera più efficace e credibile l’errore commesso.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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