DOMANDA
Sento pareri discordanti al riguardo della registrazione fatture elettroniche passive. Se un una fattura di ottobre, datata il 31 ottobre, mi arriva allo SdI il 3 novembre, posso registrarla con data 31 ottobre ? Preferirei registrare le fatture di acquisto tutte a fine mese (come pure nel registro iva).
RISPOSTA
La norma di riferimento è l’articolo 1 del DPR 100/1998, che così recita: “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui é in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica”.
Tale disposizione va integrata con quanto previsto dal primo comma dell’articolo 19 del DPR 633/1972, secondo cui “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
La normativa quindi prevede un intervallo temporale ben preciso per operare la detrazione dell’IVA sulle fatture di acquisto: Il termine iniziale è il mese di emissione della fattura, se essa è ricevuta entro il giorno 15 del mese successivo rispetto alla data di emissione; il termine finale è la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale la fattura è stata ricevuta. Fanno eccezione alla regola le fatture ricevute nell’anno successivo alla data di emissione, per cui la detrazione deve essere esercitata nell’anno di ricevimento. Registrare la fattura datata 3 novembre con data 31 ottobre è consuetudine, che tuttavia non rispetta la cronologia delle rilevazioni contabili richiesta dall’articolo 2216 del C.C., secondo cui “Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa”. Il vero problema è che occorrerebbe che i software gestionali fossero in grado di avere due riferimenti temporali distinti: la data di registrazione e la data in cui poter effettuare la detrazione dell’IVA. Spesso ciò non accade e si adotta un comportamento che risolve il problema pratico ma che non è conforme alla Legge.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome