DOMANDA
In regime di contabilità semplificata le fatture elettroniche vendita inviate a Sdi a gennaio (entro il 12) relative a prestazioni di dicembre 2019 possono essere inserite come IVA nel 2020? E quelle di acquisto sì vero?
L.Biancheri
RISPOSTA
Il saldo IVA del periodo X (mese o trimestre) è dato dalla differenza tra l’IVA dovuta, relativa alle operazioni effettuate, e l’IVA detraibile, risultante dalle fatture di acquisto. Per le fatture di vendita e i corrispettivi, il calcolo dell’IVA è relativamente semplice, perché la fattura o il corrispettivo vengono generati da chi effettua l’operazione e si rende contestualmente debitore dell’imposta corrispondente. Per le fatture d’acquisto, la detrazione è subordinata ad una condizione e ad un termine.
La condizione è il possesso, entro il termine in cui effettuare la liquidazione (il giorno 16 successivo a ciascun mese o il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre) della fattura di acquisto, relativa al periodo X, ad eccezione delle fatture ricevute nell’anno X+1 per operazioni effettuate nell’anno
X. Il termine entro cui operare la detrazione è quello di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui la fattura è stata ricevuta.
Riepilogando, i casi possibili sono:
- Fattura datata dicembre 2019 e ricevuta a dicembre 2019: la detrazione può essere esercitata nella liquidazione che include dicembre 2019 (mese o trimestre) o, al più tardi con la dichiarazione IVA dell’anno 2019 (scadenza 30 aprile 2020).
- Fattura datata dicembre 2019 e ricevuta a il 15 gennaio 2020: la detrazione può essere esercitata nella liquidazione che include gennaio 2020 (mese o trimestre) o, al più tardi con la dichiarazione IVA dell’anno 2020 (scadenza 30 aprile 2021).
Ciò in quanto l’articolo 1, DPR 100/1998, prevede che “Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente (ossia quello della liquidazione del periodo X) può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.
Non si può non evidenziare come la limitazione sopra evidenziata, oltre a rendere inspiegabilmente valida la regola del possesso delle fatture di acquisto entro la data della liquidazione solo per 11 mesi l’anno
- appaia irragionevole, perché fa dipendere l’esercizio del diritto alla detrazione dalla condotta
dell’emittente, stante la sua discrezionalità nell’invio della fattura contestualmente alla
emissione o entro 12 giorni; - sia iniqua, perché pone l’ERARIO in una ingiusta posizione di vantaggio in una situazione in cui
dovrebbe valere il principio generale di neutralità dell’imposta in ambito B2B,; - sembri violare anche l’articolo 167 della direttiva UE 2006/112/CE secondo cui “A right of
deduction shall arise at the time the deductible tax becomes chargeable”; - appaia in discrasia con l’articolo 19, comma 1, DPR 633/1972, secondo cui “Il diritto alla
detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui
l’imposta diviene esigibile ed é esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in
cui il diritto alla detrazione é sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del
diritto medesimo.”
La data in cui si verifica realizzato il “possesso” della fattura si ricava dalla “Ricevuta di Consegna”, che è un file in formato xml che viene trasmesso assieme alla fattura elettronica e i cui contenuti sono visibili anche nella pagina Web del sito Fatture & Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome