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Fatture emesse due volte e contabilizzate una volta sola: quale rimedio ?

Vediamo in che modo porre rimedio alle fatture elettroniche inviate per due volte e contabilizzate una sola: ecco cosa dicono le norme al riguardo

Pubblicato il 10 Set 2021

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

regime forfettario

DOMANDA

Dopo due anni, l’amministratore di una società si è reso conto di aver inviato due volte le stesse fatture elettroniche allo Sdi usando una numerazione diversa e quindi entrambe accettate dal sistema. In realtà una delle due andrebbe annullata. Ma come fare? Sono trascorsi due anni, gli adempimenti fiscali e civili sono stati fatti considerando una sola fattura. Se volesse emettere le note di credito con la stessa data della fattura da annullare andrebbe a modificare solo le registrazioni in contabilità? perché i numeri rimarrebbero gli stessi di quelli dichiarati, dovrebbe solo pagare la sanzione per ritardato invio o le note di credito inviate nel 2021 ma con data di emissione 2019 vanno registrate nel 2021 mentre nel 2019 andrebbero registrate come note di credito da emettere perché rappresentano Iva in detrazione per chi le emette e Iva da versare per chi le riceve?

Rosanna Buonfiglio

RISPOSTA

Il problema della emissione della nota di credito si pone ovviamente solo nel caso in cui la fattura non fosse stata pagata, altrimenti l’operazione si considererebbe effettuata ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972. L’articolo 26 del DPR 633/1972, abbastanza “tormentato” sia per come è stato ideato, sia per le modifiche subite nel tempo, sancisce il principio generale che le variazioni in negativo non possano essere effettuate dopo il decorso di un anno dalla operazione principale. In particolare, il comma 2 prevede la possibilità di riduzione dell’imposta dovuta – da attuare mediante rilevazione a credito – solo “in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente”, ovvero in caso di “rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7”, ossia la ipotesi di fatture per operazioni inesistenti o che indicano imponibili e imposta superiori a quelli reali. In quest’ultimo caso l’imposta è dovuta per intero. Il caso da lei rappresentato ha tutti i connotati di un errore materiale, ma che tuttavia assume una valenza del tutto particolare perché all’errore della (doppia) emissione della fattura ha fatto seguito l’”errore” (tra virgolette in quanto relativo) della omessa registrazione. Le suggerirei quindi di emettere le note di credito con data della fattura errata, e ciò

  • Potrebbe rappresentare un un tentativo per superare il limite temporale dell’anno, posto che la data della operazione indicata in nota di credito sarebbe quella della fattura errata;
  • attuerebbe una “normalizzazione” delle dichiarazioni/comunicazioni presentate e dei versamenti effettuati, che diventerebbero congrui e coerenti con la documentazione posta in essere.

In questo caso i cessionari si troverebbero nell’imbarazzo di rilevare un’imposta a debito per l’anno 2019, ma se avessero operato correttamente non avrebbero dovuto detrarre l’imposta sulle fatture doppie, formalmente e sostanzialmente addebitata per errore. In quest’ultimo caso potrebbero non considerare del tutto le predette note di credito. Sotto il profilo contabile i documenti dovrebbero essere irrilevanti, perché neutralizzano operazioni non contabilizzate. Le suggerisco comunque di consultare un professionista di Sua fiducia sia per approfondire anche questioni che potrebbero avere reflussi extra-tributari e a cui ho fatto cenno sopra.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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