DOMANDA
Ho emesso la mia prima fattura elettronica inviata il 5 luglio verso la PA tramite service provider, ed è stata rifiutata. Sono entrata nuovamente nella fattura e l’ho corretta e rinviata. Purtroppo è stata nuovamente rifiutata per un errore di CIG e l’ho nuovamente corretta e rinviata. Le correzioni sono avvenute con lo stesso numero documento e stessa data documento. In questo caso come devo comportarmi? Nello SDI risultano ben tre fatture quando io in contabilità di fatto ne ho una. Devo emettere una nota di credito per le fatture rifiutate (anche se ha lo stesso numero e la stessa data di quella corretta)?
Romina Giraudo
RISPOSTA
La sua domanda pone nella giusta evidenza una incongruenza che – a mio avviso – si è venuta a determinare a seguito dell’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate col principio di diritto n.17 del 30/10/2020, col quale l’Agenzia dopo avere affermato che “Laddove la fattura nei confronti della PA sia emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto IVA, si ricorda che ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto 3 aprile 2013, n. 55, «La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio», ha indotto alla conclusione secondo cui la fattura elettronica rifiutata si considera comunque emessa, per cui l’unico modo per neutralizzata è l’emissione di una nota di credito. Tuttavia vi sono tre ostacoli che si frappongono alla tesi che propende per l’obbligo di emissione della nota di credito.
1. Il paragrafo 4.5 dell’allegato B citato dall’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto afferma che “il SdI riceve notifica, da parte del soggetto destinatario, di riconoscimento/rifiuto della fattura, che provvede ad inoltrare al trasmittente a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica”;
2. Le regole tecniche che sovrintendono al funzionamento del sistema di interscambio considerano una fattura elettronica, a fronte della quale esiste un esito di rifiuto da parte della PA destinataria, come inesistente, prova ne è che il SDI le ha permesso di riemettere per ben tre volte la stessa fattura con lo stesso numero, superando quindi i controlli di “unicità” previsti all’uopo;
3. Non ha alcun senso logico e giuridico ritenere che una fattura rifiutata possa avere una efficacia “asimmetrica” tra emittente e destinatario, in palese contrasto con i principi di neutralità dell’imposta che hanno ispirato i provvedimenti normativi comunitari e nazionali in materia di IVA.
In sostanza la attribuzione alla PA del potere di accettazione/rifiuto dovrebbe intendersi come una condizione sospensiva che si realizza in caso di accettazione (espressa o tacita) e non si realizza nel caso di rifiuto. Guardando alla sostanza delle cose, Lei potrebbe a mio avviso registrare solo la fattura corretta, essendo le altre due già neutralizzate dal rifiuto espresso dall’ENTE e certificato dagli esiti del sistema di interscambio. In caso di verifica, l’addebito di non avere emesso due note di credito si sostanzierebbe in una violazione meramente formale, che non incide “sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo” (art.6 comma 5-bis del Decreto legislativo 472/1997) e in quanto tale non sanzionabile.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome