DOMANDA
Scrivo per chiedere ulteriori chiarimenti su quale sia la data di registrazione in prima nota di una fattura elettronica ricevuta. C’è molta confusione al riguardo, da un lato pare debba essere la data di presa visione della fattura, dall’altro pare si possa utilizzare la data del documento.
Espongo un esempio per meglio chiarire la mia domanda:
Ipotizzando di ricevere il 5 febbraio una fattura fornitore con data documento 28/01/2019, quale di questi due scenari è corretto?
A: la fattura è da registrare con data registrazione 05/02/2019 ma da portare in detrazione nella liquidazione IVA di gennaio 2019
B: la fattura è da registrare con data registrazione 05/02/2019 e da portare in detrazione nella liquidazione IVA di febbraio 2019
C: la fattura è da registrare con data registrazione 28/01/2019 (o al massimo 31/01/2019), così da portare regolarmente in detrazione nella liquidazione IVA di gennaio 2019
C’è davvero molta confusione, soprattutto in rete.
Renato Quinzio
RISPOSTA
A norma dell’articolo 1 del DPR 100/1998, il diritto alla detrazione dell’imposta dei documenti di acquisto relativa ad operazioni effettuate nel mese X può essere esercitata in relazione ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Sarei portato quindi a dire che la soluzione A mi sembra quella più corretta, anche se si pone in controtendenza rispetto alla prassi seguita nel passato (soluzione C), sostanzialmente corretta, ma formalmente errata, perché anticipa il momento della registrazione rispetto alla data di ricevimento.
Ricordo che la regola suddetta non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente; ossia se lei riceverà una fattura elettronica nel mese di gennaio 2020 per una operazione effettuata nel mese di dicembre 2019, potrà esercitare la detrazione dell’IVA a partire dal mese di gennaio 2020. E’ una previsione normativa molto discussa, alcune associazioni di categoria stanno interessando della questione (secondo me a ragione) la Corte di Giustizia della Unione Europea. Ci auguriamo che questa distonia venga risolta al più presto, perché confligge – oltre che con la logica – anche col principio generale enunciato dall’articolo 167 della DIRETTIVA UE 2006/112/CE del 28 novembre 2006, secondo cui “Il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile.”