DOMANDA
so che sono stati introdotti 10 giorni di tempo per inviare la fattura elettronica allo Sdi; mi chiedevo però se con invio si intende anche generazione. Ad esempio:
- ricevo pagamento per prestazione di servizi il 28/10/2019, emetto la fattura e la invio al Sdi il 06/11/2019 (la fattura la devo datare 06/11/2019 o posso datarla 31/10/2019?); non sono sanzionata, è corretto?
- ricevo pagamento per prestazione di servizi il 28/10/2019, emetto fattura il 02/11/2019 (la fattura la devo datare 02/11/2019 o posso datarla 31/10/2019?); ma la invio all’Sdi il 06/11/2019; non sono sanzionata, è corretto?
Martina Pettavino
RISPOSTA
Nel caso da Lei prospettato, le due soluzioni proposte sono entrambe corrette, a condizione che la esigibilità della fattura sia ottobre 2019.
Le date che rilevano sono due:
- quella di effettuazione della operazione, che è quella scandita dall’articolo 6 del DPR 633/1972, (nel suo caso la data dell’incasso, 28/10/2019);
- la data di trasmissione della fattura al sistema di interscambio, ossia entro 10 giorni dalla data di effettuazione della operazione.
Questo comporta che la numerazione delle fatture dovrà essere coerente, in quanto a progressione, con la data di spedizione e non più con la data di emissione, che non avrà più alcuna significatività.
Ricordo che sino al 30 giugno 2019 è in vigore la norma transitoria per cui il termine per emettere la fattura sarà la data della liquidazione periodica nella quale fare concorrere il debito per IVA portato dalla fattura emessa, ossia, se l’operazione fosse effettuata il 15 maggio 2019, il termine per emettere la fattura sarà il 16 giugno 2019.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome