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Imposta sui libri contabili, chiarimenti normativi



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Ecco cosa dicono le regole sull’applicazione del bollo sul giornale tenuto con strumenti informatici e la possibilità di utilizzo delle “eccedenze”

Pubblicato il 28 giu 2024

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista



Conservazione documentale
Conservazione documentale

DOMANDA
Le scrivo in merito alla sua risposta fornita al seguente quesito, in quanto avevo preso per buona la sua interpretazione, ma effettuando delle ricerche ho visto che l’art. 3 del citato decreto 17/6/14 cita che l’imposta sui libri “…è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse”. Col temine frazioni di esse si vuole dire che l’imposta è comunque dovuta ogni anno, anche se non ho superato le 2500 euro o sono al di sotto. La sua interpretazione sarebbe corretta se non ci fosse tale temine (frazioni di esse). Quindi se anche in un anno arrivo a sole 300 registrazioni devo comunque pagare l’imposta di bollo l’anno successivo, entro 120gg, non contando le 2200 righe in esubero dall’anno precedente. Ci può essere quindi uno svantaggio rispetto alla stampa cartacea. Gradirei una sua risposta a questa mia mail e nel caso la condividesse di richiederne la rimozione dalla rete per non portare altri soggetti all’errore.

RISPOSTA
L’esame della normativa da Lei citata può trarre utile spunto interpretativo dalle regole relative all’imposta di bollo applicato in maniera tradizionale (ossia con le marche adesive) ai sensi dell’articolo 16 della tariffa, parte prima, lettera a) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in forza del quale scontano l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, i «repertori; libri di cui all’articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine». La circolare 1/E dell’Agenzia delle Entrate del 1 agosto 2002, esplicativa della citata disposizione, ha precisato che “Circa le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per il libro giornale e il libro degli inventari mediante apposizione di marche, con la citata risoluzione n. 85 del 2002 è stato chiarito che l’imposta di bollo va assolta sulle pagine effettivamente utilizzate. Ne consegue che le marche vanno applicate ogni 100 pagine – oppure frazione o multipli di cento – effettivamente utilizzate, indipendentemente dall’anno cui si riferisce la numerazione progressiva. Così, ad esempio, nel caso in cui il libro giornale recante le scritture dell’anno 2002 termini alla pagina numero 2002/85, l’imposta di bollo, assolta a mezzo marche applicate sulla pagina 2002/1, deve ritenersi assolta anche per le prime quindici pagine dell’anno 2003. Pertanto, le nuove marche dovranno apporsi sulla pagina 2003/16, ossia sulla centounesima pagina del libro giornale”. La previsione normativa recata dall’articolo 3 comma 6 del DM 17/6/2014, relativa al bollo sulle registrazioni in caso di tenuta con strumenti informatici, prevede che “L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, é dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse”. Non vedo ragione per cui, stante la evidente analogia delle fattispecie, si debba pervenire a conclusione diversa. Quindi, in definitiva ha fatto bene a prendere per buona la mia interpretazione.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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