DOMANDA
Vorrei chiederle se l’indicazione del CIG nel corpo della fattura elettronica, anziché nel blocco previsto dal Provvedimento del Direttore dell’ADE del 30 aprile 2018, si configura come motivo di rifiuto rientrando nella fattispecie della “omessa o errata indicazione del CIG”.
Michelina Piras, Ufficio Tributi Comune di Tramatza
RISPOSTA
La norma che impone la obbligatorietà della indicazione del campo Codice Identificativo Gara (CIG) è l’articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017. La previsione, a sua volta, trova la sua fonte normativa nell’articolo 25, comma 2, del D.L. 66/2014, che così dispone: “Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: 1) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136”.
Essendo la norma finalizzata ad assicurare la tracciabilità dei pagamenti della PA, le sanzioni sono comminate qualora i pagamenti non contengano la indicazione del CIG o del CUP (dal 2% al 10% dell’importo della transazione). L’inserimento del CIG nello specifico campo individuato nel tracciato xml è finalizzato alla semplificazione del trattamento informatico della fattura nelle procedure automatizzate dell’Ente. Ciò considerato, propenderei per una interpretazione sostanziale della norma. Non mi sentirei infatti di rifiutare la fattura perché non risponderebbe al vero la casuale del rifiuto (CIG omesso o errato), posto che il CIG è stato in qualche modo indicato e il Comune è stato in grado di prenderne conoscenza.
Per completezza d’informazione segnalo che siamo in attesa delle emanazione delle disposizioni attuative disposte dall’articolo 15-bis del D.L. 119/2018, che ha inserito nell’articolo 1, comma 213, della Legge 244/2007, la lettera g-ter), con cui viene autorizzato Il Ministro della Economia e delle Finanze a regolamentare “le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati”.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome