DOMANDA
Lo scorso luglio 2022 tramite una piattaforma ho acquistato un aspiratore per un immobile oggetto di ristrutturazione conto terzi. Il venditore è una ditta estera con sede in Polonia. Ho ricevuto la fattura, ovviamente non è stata applicata l’IVA dal venditore.
Non ho emesso per dimenticanza “autofattura” con opzione “TD18” nel mese di luglio 2022 (data acquisto/fattura estera 14/07/2022): la scorsa settimana ho riscontrato tale dimenticanza, ho emesso in data 24/01/2023 autofattura con opzione TD18 e riportando IVA 22% (nell’autofattura emessa sono stati riportati i dati della fattura estera), la suddetta autofattura è stata emessa con data 14/07/2022 (coincidente con data fattura estera) ed inviata allo SDI ovviamente con data 24 gennaio 2023
ho provveduto a versare contestualmente la sanzione a mezzo F24 nella somma di 2 euro con codice tributo 8911. L’operazione può considerarsi corretta o devo espletare altre formalità (oltre all’aspetto IVA e contabile) o versare altre sanzioni?
RISPOSTA
La trasmissione dei dati dell’esterometro a partire dal primo luglio 2022 può essere sostituita dalla “integrazione” della fattura INTRA mediante la trasmissione al SDI di un tipo documento TD18; io suggerisco anche di allegare alla “integrazione” anche la fattura INTRA in modo da evitare di conservare la copia della fattura ricevuta, posto che andrà in conservazione assieme alla integrazione trasmessa al SDI. Ciò premesso, confermo che avendo assolto la sanzione per l’omessa trasmissione della “integrazione” o dell’esterometro (che ha il tracciato xml della fattura elettronica), Lei non sarà soggetto ad altre sanzioni a patto che abbia regolarmente effettuato gli altri adempimenti e, in particolare:
sulla fattura ricevuta abbia effettuato le annotazioni ai sensi del comma 1 dell’articolo 46 del D.L. 331/1993, secondo cui “La fattura relativa all’acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonche’ dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale”; * abbia provveduto alla registrazione della fattura sia nel registro IVA vendite che in quello IVA acquisti.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome