Quando la fattura elettronica non è fatta nel momento della prestazione o del pagamento, la data di emissione può differire da quella indicata nella fattura stessa, secondo le norme. Tuttavia, dal primo luglio la normativa introduce una novità: una coincidenza tra “data di emissione” e “data in cui è effettuata la cessione dei beni o la prestazione di servizi”.
Questa novità sta generando molta confusione.
Il punto cruciale infatti è rappresentato dal mettersi d’accordo su cosa si intenda per data di emissione della fattura elettronica: quella della compilazione materiale della fattura elettronica (quindi la data scelta dall’emittente) o quella della trasmissione al sistema? Il dubbio espresso da una lettrice ci offre l’occasione per approfondire il tema.
Data di emissione fattura elettronica, la normativa
La problematica si pone perché dal primo luglio 2019 saranno concettualmente allineate la “data di emissione” della fattura (prevista dall’articolo 21, comma 2, lettera b) del DPR 633/1972) e la “data in cui è effettuata la cessione dei beni o la prestazione di servizi” (prevista dalla lettera g-bis del medesimo comma 2). Così è stato spiegato nella circolare 14 del 17 giugno 2019 dall’Agenzia delle entrate.
L’identità tra i due campi sta generando molti dubbi applicativi. Un caso particolare si verifica quando la data di effettuazione della operazione non è legata alla consegna dei beni o al pagamento del corrispettivo, ma scaturisce dalla fatturazione anticipata per mera volontà dell’emittente (o per vincolo contrattuale), posto che l’emissione della fattura determina, ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972, l’effettuazione della operazione.
Domanda
Abbiamo un’azienda di servizi che da sempre attesta le prestazioni dei propri tecnici con un “rapportino di intervento”. A fine periodo, la nostra amministrazione emette un’unica fattura riepilogativa (che facciamo coincidere con il termine di “fattura differita”) che include tutti i rapportini del mese e talvolta anche qualche DDT di consegna. I nostri rapportini sono emessi in genere il giorno stesso della prestazione, supponiamo il 10, il 14 e il 28 giugno.
Questi mese, la collega dell’amministrazione, anche in assenza di una specifica consegna, accertata la DDT, emette un’unica fattura al 30 di giugno, richiamando tutte le prestazioni contenute nei tre rapportini e citando i rapportini stessi. Consideriamo quindi a titolo di esempio, l’emissione di una fattura per sole prestazioni di servizio:
Fattura numero 37 del 30.06.2019
- rapportino 11 del 10.06.2019 prestazione uno 50 euro
- rapportino 23 del 14.06.2019 prestazione due 100 euro, prestazione tre 150 euro
- rapportino 49 del 28.06.2019 prestazione quattro 30 euro
totale 300 euro + Iva 72,60 euro = 402,60 euro (totale documento)
Praticamente mai, al momento dell’emissione della fattura, il corrispettivo è stato pagato.
Quindi ci chiediamo:
- qual è il momento di effettuazione dell’operazione in questo caso?
- una fattura sì fatta, è una fattura immediata o differita?
- Se è immediata, dovrei fare una fattura per ogni rapportino, in cui la data del rapportino è la data dell’operazione? E quindi in questo caso inviare le tre fatture con riferimento ai 10 (12) giorni previsti per l’invio allo SDI?
- Se è differita, va bene datarla 30 giugno? E poi trasmetterla entro la data di liquidazione dell’Iva?
Grazie
Gabriella Tosin
Risposta
Una prestazione di servizi, non ancora pagata, non è stata effettuata ai fini Iva. Tuttavia, se lei emette la fattura prima di ricevere il pagamento, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato. Questo è il disposto dell’articolo 6 del DPR 633/1972.
Il problema è che la fattura si ha per emessa al momento della sua trasmissione al SDI (articolo 21, comma 1, ultimo periodo), e la data che viene indicata come “data di emissione” dovrebbe coincidere con la data di effettuazione della operazione, come suggerito anche dalla Agenzia delle Entrate nella circolare 14/E (“In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione”, punto 3.1 )
Qui si crea un loop logico perché se è vero che:
- l’operazione si considera effettuata al momento della emissione della fattura;
- la fattura si considera emessa al momento della sua trasmissione al SDI
resta da capire quale sia tra le due “date di emissione” sopra indicate quella da indicare in fattura nel caso in cui la emissione sia “spontanea”, con l’avvertenza che potrebbe essere non agevole indicare una data che acquisterà certezza giuridica in un momento successivo alla sua indicazione (ossia che sarà nota solo dopo l’invio al sistema di Interscambio).
L’unico modo per uscire dal loop è assumere che esiste una ulteriore categoria di operazioni effettuate, ai sensi dell’articolo 6: le fatture emesse prima che si realizzi una delle altre fattispecie generatrici della effettuazione della operazione (nel caso di prestazioni di servizi: il pagamento), nella cui fattura si inserisce convenzionalmente una data di emissione (che non è quella di effettuazione della operazione), e attribuendole significato determinante per la individuazione del periodo di esigibilità; parallelamente per il cessionario, la predetta data convenzionale dovrebbe rappresentare il periodo di detrazione, sempre che sia ricevuta entro il termine per la liquidazione periodica.
Questo problema ne porta con sé un altro: qual è il termine entro cui inviare la fattura, nella fattispecie sopra rappresentata? Per le cessioni di beni con fattura immediata abbiamo a disposizione 10 giorni dalla effettuazione della operazione. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio incassate (fattura differita) il termine è il giorno 15 del mese successivo a quello dei documenti relativi (ex art. 21 comma 4, lettera a).
Per le prestazioni di servizi fatturate e non incassate si presenta un enigma, perché:
- Se considero che la mia indicazione della data di emissione determini la effettuazione della operazione, dovrei trasmetterla al SDI entro 10 giorni dalla predetta data;
- Se considero che la mia indicazione della data di emissione non abbia alcun valore, e la data di emissione fosse quella della trasmissione al sistema di interscambio, il problema da un lato non si porrebbe (perché non ci sarebbe latenza tra la emissione e l’invio), ma dall’altro vi sarebbe una gestione lato ricevente molto complessa, perché non sempre le problematiche sopra accennate sono immediatamente deducibili dal contesto della fattura..
Questi interrogativi da un lato mi suggeriscono di proporle come data di emissione da indicare in fattura la stessa data di trasmissione al sistema di interscambio o, comunque, di fare in modo che le due date si collochino entrambi nello stesso mese, dall’altro dovrebbero suggerire al legislatore di mettere ordine in un campo devastato dalla irrealizzabile sovrapposizione tra normative “analogiche” e tecnologie digitali.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome