DOMANDA
Ho emesso una fattura elettronica in acconto ad un cliente privato che la ha saldata effettuando un bonifico per recupero fiscale. Al termine dei lavori ho emesso la fattura di saldo e il cliente con la stessa ha effettuato il saldo. Dopo una decina di giorni ci siamo accorti che la prima fattura differenzia dalla seconda solo nella denominazione del cedente/prestatore. Partita iva , indirizzo, iban corrispondono, e appartengono alla denominazione, cedente/prestatore della seconda fattura. Le due fatture sono già state inviate allo SDI, cosa dovrei fare? Una nota di variazione o è sufficiente una autocertificazione?
RISPOSTA
Il suo quesito pone due problemi, uno di forma ed uno di sostanza. La forma: la fattura deve contenere, a norma dell’articolo 21 del DPR 633/1972, la “ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore…”.
La sostanza: con l’avvento della fattura elettronica, gli elementi identificativi della fattura sono di fatto inutili, perché la identificazione del cedente/prestatore avviene mediante il riscontro della partita IVA nel database dell’anagrafe tributaria, e il sistema di Interscambio non effettua alcun controllo di congruità tra il nome indicato come cedente/prestatore e la corrispondente partita IVA indicata nella fattura elettronica.
In presenza dell’errore da Lei segnalato, come si fa ad essere certi (mi riferisco ad un soggetto terzo che esamina la fattura) che l’errore sia nella indicazione della ragione sociale e non nella indicazione della partita IVA o della residenza? Vero è che la logica imporrebbe la prevalenza della correttezza della partita IVA sul resto dei dati anagrafici indicati, ma in presenza di una specifica norma che mantiene l’obbligo di indicazione delle generalità anagrafiche del cedente/prestatore non mi sento di poter concludere che la correttezza della partita IVA sia assorbente di ogni eventuale irregolarità – peraltro eclatante e non marginale nel suo caso – nei dati anagrafici del soggetto emittente. Le suggerisco pertanto di neutralizzare le fatture errate con una nota di credito, da emettere con la medesima data delle fatture errate, spiegando nella descrizione le ragioni dello storno e indicando nella sezione 2.1.6 (DatiFattureCollegate) gli estremi della fattura che si intende annullare. Ovviamente la fattura corretta dovrebbe essere riemessa con la stessa data. Ritengo infine che la condotta non sia sanzionabile perché la omissione o l’errore potrebbero essere ritenuti “meramente” formali.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu.
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome