DOMANDA
Mio figlio espleta due attività, sub-agente assicurativo ed anche artigiano di fatto. È soggetto forfettario. Per l’attività di sub-agente emette fatture elettroniche (anche se non obbligato). Nel negozio ha come collaboratrice la madre (anziana) che lo sostituisce quasi sempre (il negozio è spesso chiuso). Non è stato acquistato il registratore telematico poiché l’anziana madre non è molto capace di utilizzarlo.
Chiedo: nel momento di un’eventuale vendita pagata immediatamente dall’acquirente, è possibile emettere un documento commerciale fatto a mano (con tutti i dati-questo riesce a farlo l’anziana madre), completarlo con i dati dell’acquirente – nr.tel o mail – e la sera, al rientro del figlio, procedere a sostituirlo con il documento commerciale della web procedura dell’agenzia delle Entrate e trasmissione dei corrispettivi?
Domenico Ribigini – Deruta
RISPOSTA
Premetto che l’adempimento previsto dalla Legge per i commercianti al minuto ed assimilati (art. 22 DPR 633/1972) è la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Tale adempimento può essere assolto sia mediante la installazione di un registratore telematico, sia mediante l’utilizzo dell’app web predisposta dall’Agenzia delle Entrate. Ma esiste un’altra possibilità. Qualora la mamma non abbia dimestichezza con dispositivi elettronici, Lei potrebbe avvalersi del disposto dell’articolo 21, comma 4, lettera a) del DPR 633/1972 e procedere come segue:
- al momento della vendita emettere un documento (anche cartaceo) idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, ossia la data, le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonchè la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti;
- emettere fattura differita (anche una al mese), con riferimento al/ai documento/i di cui al punto precedente da inviare al sistema di interscambio entro il giorno 15 del mese successivo alla data della/e operazione/i.
Nella ipotesi sopra indicata diventa molto importante essere in possesso delle corrette generalità, compreso il codice fiscale, dell’acquirente, perché in caso di errori la fattura elettronica sarebbe scartata dal sistema di interscambio. Lascio alla sua valutazione se questo rimedio sia meno oneroso rispetto all’acquisto e messa in funzione di un registratore telematico.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome