DOMANDA
Un quesito che ci assilla in questi giorni è il seguente: si dice che le fatture elettroniche emesse il 31.12.2018 debbano essere inviate o spedite entro il giorno stesso perché se inviate successivamente si devono considerare fatture elettroniche e pertanto inviate allo sdi al pari di quelle che si invieranno emesse dal.01.01.2019. E’ vero? Mi può chiarire questo aspetto cortesemente?
Daniela Dalmonte
RISPOSTA
Il problema che lei pone riguarda il ricevente e non l’emittente.
Infatti, mentre l’emittente può registrare la fattura entro il giorno 15 del mese di gennaio, includendola nella liquidazione del mese di dicembre, per il cessionario l’articolo 1 del DPR 100/1998, prevede che il diritto alla detrazione possa essere esercitato in relazione ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente, che andranno pertanto incluse nella liquidazione IVA del mese in cui le fatture elettroniche sono state ricevute, e comunque, al più tardi, con la relativa dichiarazione IVA annuale.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome