DOMANDA
In data 28 ottobre 2019 ho effettuato una vendita verso un cliente estero di 820 euro esente da Iva N3 con emissione di fattura cartacea. Il 4 novembre ho provveduto a inviare fattura elettronica allo SDI. Tuttavia, nell’inserire la data di emissione del documento ho indicato 28 settembre. Ho inviato il documento allo SDI, che ha accettato la fattura, in data 4 novembre.
Ci accorgiamo dell’errore e il 5 novembre emettiamo una nota di credito con riferimento alla fattura errata ed emettiamo copia fattura elettronica per lo SDI con data 28 ottobre. Essendo in regime di Iva trimestrale, quale sanzione può venir applicata: la sola sanzione per mancato o errato invio esterometro (2 euro a fattura) o si configura anche omessa registrazione Iva con sanzione minima di 500 euro?
Si è trattato di un mero errore formale di inserimento della data.
Stefano Cola
RISPOSTA
L’operazione è stata effettuata il giorno 28 ottobre 2019, e fermo restando che lei non è obbligato ad emettere fattura elettronica per le operazioni transfrontaliere, il termine per la trasmissione della fattura elettronica è scaduto il giorno 9 ottobre 2019 (ossia 12 giorni dalla effettuazione della operazione, articolo 21 Comma 4 DPR 633/1972).
L’emissione della fattura elettronica comporta l’esonero dalla trasmissione del cosiddetto esterometro, come previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 127/2015. Ne consegue che avendo trasmesso la fattura elettronica in data 5 novembre 2019, lei è abbondantemente nei termini.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome