DOMANDA
Sono il Responsabile dei Servizi Amministrativi di un Ente Pubblico Economico non tenuto alla tassa annuale vidimazione, ho letto con interesse la Sua risposta del 10 febbraio 2023, e a completamento dell’informazione fornita, Le chiederei la seguente informazione.
Come riepilogato nella risposta ADE 346/2021, nel caso di imposta di bollo sulla tenuta di registri contabili e libri sociali tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo, l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro oppure 32,00 euro laddove non sia dovuta la tassa annuale vidimazione.
Chiedo se nel caso di libro giornale tenuto in modalità informatica, pur nel cambio del parametro di riferimento per la quantificazione del dovuto (registrazioni anziché pagine), sia comunque dovuto il raddoppio dell’imposta di bollo (32,00 euro anziché 16,00 ogni 2500 registrazioni).
Ringraziando anticipatamente saluto cordialmente.
RISPOSTA
Il comma 3 dell’articolo 6 del DPR 642/1972, recita: “L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, é dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.” La nota 2-bis all’articolo 16 della tariffa allegata al DPR 642/1972 (intitolato Atti e scritti soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine Libri e registri) prevede che “Se i libri di cui all’articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell’articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, l’imposta è maggiorata di euro 11.” L’indicazione di € 11 deve ritenersi – a mio avviso – implicitamente aggiornata a € 16, posto che probabilmente il legislatore ha dimenticato di aggiornare la tariffa, che nella versione in vigore sino al 31 maggio 2004 prevedeva cha la tariffa base fosse di € 11, per cui l’intenzione era quella di raddoppiare l’imposta nella fattispecie indicata nella nota 2-bis. Per cui, essendo la fonte normativa comune alle due fattispecie di tenuta (analogica o informatica), ritengo che l’interpretazione corretta sia quella del raddoppio della marca qualora il soggetto che tiene il libro non sia soggetto alla c.d. tassa annuale cc.gg. per la bollatura e la numerazione libri e registri.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome